Cartelle esattoriali, come non perdere i benefici. Ecco le date da tenere d’occhio
Atti già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (*)
Per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento già scaduti prima del 8 marzo 2020 (*), il contribuente dovrà procedere con il tempestivo pagamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione ed evitare così l’avvio delle procedure di recupero.
Atti in scadenza dopo l’8 marzo 2020 (*)
I pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Piani di rateizzazione
Il versamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
Si ricorda che per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il DL n. 137/2020 ha stabilito che la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.
Pertanto, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, entro il 30 settembre, dovrà essere saldato un numero di rate sufficiente per mantenere attivo il piano.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
Definizione agevolata
Per mantenere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, nonché delle successive rate originariamente in scadenza nel primo semestre 2020 (queste ultime nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal DL n. 73/2021), dovranno effettuare il prossimo versamento di quanto ancora dovuto nel rispetto dei seguenti termini:
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 ottobre 2021);
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 5 novembre 2021).
Entro il 30 novembre 2021, invece, dovranno essere corrisposte tutte le rate del piano dei pagamenti della definizione agevolata in scadenza nell’anno 2021 (sono previsti cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021).