CATANIA – La condanna è definitiva. L’ex presidente della Provincia di Catania Giuseppe Castiglione dovrà sborsare più di 40 mila euro per ripianare il danno erariale da lui provocato. Sono i soldi pagati all’ex direttore generale Carmen Madonia per il doppio incarico di direttore generale della Provincia e di componente del Nucleo di valutazione dell’ente. L’appello di Castiglione, oggi sottosegretario del governo nazionale, è stato dichiarato inammissibile dal collegio di secondo grado presieduto da Giovanni Coppola.
“Mi trovo ad essere condannato per avere fatto risparmiare l’ente. È un paradosso. Ho trovato un contratto precedente e ho ridotto del 50 per cento l’indennità di risultato – replica Castiglione-. Durante la mia gestione e con la collaborazione del dirigente abbiamo ridotto le spese per il personale da 36 a 27 milioni di euro. E poi, e la cosa mi amareggia da cittadino – conclude – mi è stata negata la possibilità di difendermi in un grado di giudizio per un mero errore procedurale”. Il riferimento è alla mancata presentazione delle prove delle avvenute notifiche al destinatario dell’atto di appello.
Tra ricorsi rigettati e appelli inammissibili, la sentenza ci dice che sono stati condannati anche gli ex assessori Ottavio Vaccaro e Vincenzo Oliva (tre mila e 700 euro ciascuno) e il dirigente del servizio Gestione del personale, Gaetano Saetta (25 mila euro). Assolti Sebastiano Catalano, Giovanni Ciampi, Ascenzio Maesano, Giovanni Bulla, Giuseppe Pagano, Alfio Massimo Pesce, Daniele Capuana, Orazio Pellegrino. Non aveva fatto appello un altro dirigente, Carmelo Reale, che in primo grado era stato condannato a pagare poco meno di quattro mila euro.
Secondo la ricostruzione del vice procuratore Gianluca Albo, il compenso assegnato alla Madonia era “una duplicazione di retribuzione non dovuta in quanto remunerativa, non di funzioni aggiuntive ma di compiti già rientranti tra quelli propri d’istituto e nelle attribuzioni dirigenziali”. In pratica i compensi percepiti dalla Madonia quale componente del nucleo di valutazione erano illegittimi e in contrasto con il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.