PALERMO – Una condizione fisica imperfetta, ma priva di sintomi e limitazioni, non può costare l’esclusione da un concorso pubblico. Lo ha stabilito il Tar per la Sicilia con un’ordinanza cautelare che fissa un principio chiave: la pubblica amministrazione non può limitarsi a una fredda diagnosi visiva, ma deve dimostrare l’effettiva e concreta incompatibilità del candidato con le mansioni che andrà a svolgere.
La vicenda ruota attorno al concorso per l’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione siciliana.
Un candidato, dopo aver superato la prova scritta e aver conquistato un posto utile in graduatoria, si è visto sbarrare la strada dalla Commissione medica. Era stato dichiarato non idoneo per via di una patologia ritenuta causa di esclusione.
Il concorrente, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha impugnato il provvedimento davanti al tribunale amministrativo. Le certificazioni specialistiche hanno attestato che la condizione riscontrata fosse asintomatica, non dolente e priva di qualsiasi limitazione funzionale.
I giudici amministrativi hanno accolto la domanda cautelare, sospendendo il giudizio di non idoneità.
Secondo il Tar, la Commissione medica si è limitata a un semplice esame obiettivo, omettendo accertamenti diagnostici strumentali e senza motivare per quali ragioni lo stato fisico rilevato fosse incompatibile con le funzioni di agente forestale.
Il Tribunale ha così richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e del Cga, secondo cui la normativa prevede l’esclusione in presenza di infermità concretamente ostative all’espletamento delle mansioni e non di qualsiasi imperfezione fisica.
Per effetto di questa decisione, il Tar ha ordinato all’amministrazione regionale di sottoporre il ricorrente a una nuova visita medica entro sessanta giorni, utilizzando strumenti diagnostici adeguati.
Nel frattempo, i giudici hanno fissato la trattazione del merito del ricorso per il mese di giugno 2027.

