Riceviamo e pubblichiamo integralmente la replica di Alfonso Neri, uno dei destinatari del provvedimento di confisca dei beni eseguito dalla guardia di finanza.
Spettabile LiveSicilia, sottoscritto Neri Alfonso, a riguardo per l’articolo da voi pubblicato oggi sulla confisca su misure di prevenzione al sottoscritto ha delle notizie da darvi. Vengo tratto in arresto il 24 novembre 2008 senza effettuare l’operazione usuraia pilotata dal M.llo DiMarco in collaborazione della presunta vittima. L’indagine condotta dai PP.MM. M. Verzera e D. Scaletta era fallace e falsata tanto che presentavo denuncia il 30 giugno 2010 ma la denuncia veniva acquisita dagli stessi PP.MM. e veniva archiviata. Il P.M. Scaletta si accaniva con lo stesso Neri che proponeva, in data 09 gennaio 2012, al tribunale di misure prevvenzione.
La proposta veniva accettata con il sequestro in pregiudizio, n. 16/12 r.m.p., con il presupposto oggettivo dell’art. 51 comma 3 bis ( di cui l’usura, reato contestato all’odierno proposto ) cosi’ motivava il Decreto il Relatore Chiaramonte L.. Durante il processo di prevenzione veniva sollevato l’errore dell’articolo di cui l’articolo 644 non rientra nel 51 comma 3 bis e quindi i presupposti sono difettosi e di fatto deve venire meno la confisca come cita l’art. 28 comma 2 del D.vo 159/11. L’1 aprile 2014, fra l’altro in ritardo perche’ il sequstro perde efficacia dopo 18 mesi, art. 24 comma 2, D.vo 159/11, almeno che si chieda, con decreto motivato, proroga di sei mesi e non piu’ di due volte solo se vi sono indagini complesse.
Ebbene, il 21 marzo 2012, il tribunale di prevenzione, prorogava per un anno e non per sei mesi come cita l’articolo, e senza decreto motivato per cui la scadenza della possibile confisca doveva avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2013. Nel decreto di confisca, il Relatore, non motivava la confisca con i presupposti citati nel decreto di sequestro in pregiudizio ma cambiava art. e cioe’ applicava le misure di prevenzioni personali e patrimoniali con l’art. 1 del D.vo 159/11 e cioe’ delinquente abituale. Considerando che il sottoscritto non ha mai avuto precedenti penali ( nulla ) non è mai stato conivolto in bliz di mafia e non ha mai avuto segnalazioni oltre che manca l’attualita’ che e’ l’essenziale dell’applicazione e ancora il sottoscritto e’ uscito dagli arresti domiciliari il 29 maggio 2009 e quindi un lasso di tempo di 5 anni or sono. Inoltre, nel decreto di confisca, il Relatore nel trascrivere tutto l’articolo 1 del D.vo 159/11, dimenticava di scrivere ” sulla base di elemento di fatto” quell’elemento che e’ necessario per l’art. 1. Siamo quindi certi che il primo aprile 2014 e’ stata fatto un abuso di potere e che il sottoscritto considera la confisca un “estorsione” da quelle persone che dovrebbero far rispettare le leggi. Per la cronaca, il valore non e’ 1.400 mila euro ma circa 300 mila euro definiti di scarso pregio da parte dell’amministratore giudiziario in quanto ai preziosi sono oggetti accumulati durante il percorso della vita compreso i regali ricevuti dai figli nel battesimo e nella comunione.
In quanto al processo, ancora sub judice, in primo grado non sono stati acquisiti le denunce della presunta vittima per la mancanza del consenso del P.M. M. Verzera e ho detto tutto. Praticamente, questo accanimento avviene per aver scoperto l’imbroglio a mio carico. Ho tutte le prove di quanto ho raccontato e chiedo alla S.V. di tenere in considerazione la mia missiva e quanto meno di aggiustare in modo corretto l’ articolo da voi pubblicato oggi 02 maggio 2014.
