Ricorso accolto e provvedimento di scioglimento annullato. Si è conclusa così la vicenda giudiziaria che ha visto protagonisti da una parte i componenti del consiglio direttivo del Consorzio Autostrade Siciliane (Patrizia Valenti, Enrico Gugliotta e Fernando Cammisuli) e dall’altra l’amministrazione regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato torto alla Regione – che dovrà anche pagare 8.000 euro per le spese legali – e conferma la legittimità dei vertici del Cas, che l’amministrazione regionale aveva sollevato dal loro incarico.
La vicenda parte dal 2008, per l’esattezza dal 7 febbraio, quando l’Anas invia una nota di diffida al Consorzio Autostrade Siciliane, con la quale invita il Cas ad adottare una serie di misure gestionali. Il consiglio direttivo, insediato due mesi dopo la diffida, “il successivo 15 maggio – si legge nella sentenza del Tar – controdeduceva analiticamente alla nota dell’Anas e il 10 novembre presentava un piano di miglioramento della gestione”. Nel luglio 2009 arriva il decreto di scioglimento del consiglio direttivo, “motivato con riferimento alla gestione da esso condotta”.
Secondo il Tar, “se questa era la situazione fattuale all’atto dell’introduzione del ricorso, già peraltro sufficientemente sintomatica della non imputabilità ai ricorrenti di alcuna irregolarità gestionale, le ulteriori sopravvenienze rafforzano il giudizio valutativo già espresso nella fase cautelare”.
La sentenza del Tar prosegue valutando la vicenda del consiglio direttivo del Consorzio autostrade, anche alla luce di un’ordinanza emessa sul tema dalla sezione etnea del Tribunale Amministrativo Regionale: “Risulta pertanto da una obiettiva disamina dei fatti – scrivono i giudici – che pur a fronte dell’esistenza di un credito non riscosso per una somma ingente, la gestione del Consorzio nel periodo aprile 2008 – luglio 2009, si è caratterizzata per una sostanziale propulsione all’attività gestionale e comunque per l’assenza di rilevanti irregolarità (peraltro non denunciate dall’amministrazione Regionale)”.
Dunque secondo il Tar, “alla luce delle superiori risultanze appare fondata la censura di difetto di istruttoria, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità, proposta con il primo motivo del ricorso introduttivo”.
La sentenza a questo punto non lascia dubbi e afferma che i membri del consiglio direttivo del Cas “non solo non hanno posto in essere alcuna irregolarità gestionale obiettivamente documentata o documentabile, ma semmai hanno posto (o tentato di porre) rimedio a quelle riscontrate all’atto del loro insediamento, provvedendo alla predisposizione di un piano di miglioramento”. “Ne consegue che il provvedimento di scioglimento impugnato è stato adottato non solo in radicale assenza del presupposto legittimante l’esercizio del relativo potere, ma in presenza di una obiettiva situazione di fatto di segno opposto rispetto a quella ritenuta”.
Dunque Patrizia Valenti, Enrico Gugliotta e Fernando Cammisuli torneranno al loro posto al Consorzio Autostrade. All’amministrazione regionale non resta che ammettere di avere commesso, quanto meno, un errore di valutazione.