PALERMO – Anche le attività di acquisizioni delle conoscenze e cioè quelle che fanno riferimento “a un livello basico del processo formativo del soggetto” sono ammissibili al credito di imposta Formazione 4.0.
Ad affermarlo è la Corte di giustizia tributaria di Palermo che nei giorni scorsi ha annullato un atto di recupero del credito di oltre 400mila euro, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società palermitana con sedi in Italia e all’estero, difesa dello studio legale Lexia e di cui hanno fatto parte gli avvocati Antonino Calcò e Antonino Spadaro.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta, maturato negli anni 2021 e 2022, aveva un valore di 196 mila euro ma con interessi e sanzioni la somma è cresciuta fino a 403mila euro. Per gli uffici del fisco, però, si trattava di un credito inesistente per ravvisata insussistenza dei requisiti di legge.
Le attività formative dell’azienda per l’uso di processi digitali nella produzione, non avrebbero rispettato un sufficiente livello di complessità da giustificare l’accesso al beneficio fiscale.
Diverso è stato il giudizio del collegio formato da Michele Ruvolo (presidente), Costantino Pillitteri (relatore) e Salvatore Panebianco (componente). Per i giudici, anzitutto, le attività formative finalizzate “all’acquisizione di competenze in materia di cloud computing e di integrazione digitale dei processi aziendali e interfaccia uomo macchina” sono “perfettamente attinenti allo spirito della legge che ha come obiettivo l’informatizzazione ed integrazione digitale delle imprese italiane”.
La sentenza
Nella sentenza, la Corte di giustizia tributaria ha accolto la difesa dei legali dell’impresa anche per le contestazioni riguardanti le relazioni sulle attività formative e sul fatto che non risultava l’incidenza percentuale del costo per la formazione sul totale dei costi per il personale.
Sulla prima questione i giudici hanno ritenuto che le relazioni non fossero generiche e che la legge istitutiva non “contiene indicazioni circa il contenuto descrittivo che dovrebbe avere il documento rappresentativo dell’attività formativa”.
Sul tema dell’incidenza percentuale del costo per la formazione sul totale dei costi per il personale, il collegio constata, invece, che questo elemento non può da solo provare l’inesistenza del credito, dato che è stato rispettato il limite di spesa di 300mila euro.

