CATANIA – Tre sentenze che annullano tre differenti concorsi. Il Tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Catania, ha accolto i ricorsi presentati da un ex dipendente contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento Trasporti Terrestri, la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, per l’annullamento degli ordini di servizio n. 91, 96 e 97, con cui Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha bandito alcuni concorso interni per ricoprire un unico posto previsto nella nuova dotazione organica per il profilo di collaboratore d’ufficio, di operatore tecnico e di operatore qualificato.
Tre differenti selezioni che, stando a quanto afferma il Tar nelle tre sentenze, non sarebbero affatto legittime per via del mancato rispetto della norma che impone alle amministrazioni pubbliche che bandiscano concorsi, di riservare la metà dei posti al personale esterno. Cosa che la Fce non avrebbe affatto garantito in tutti e tre i casi. “Con ordine di servizio n. 62 del 29 maggio 2014, la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha adottato il “Regolamento per gli sviluppi professionali del personale di ruolo”, prevedendo espressamente che “la copertura dei posti vuoti in organico” avvenisse “mediante la promozione di agenti in servizio e l’assunzione di elementi esterni” e che “l’assunzione di elementi esterni” fosse “consentita dopo l’espletamento della prove concorsuali interne tra il personale di ruolo in servizio” – si legge nelle sentenze. Ripetiamo diverse, ovvero riferite a ordini di servizio differenti, ma identiche nella sostanza.
Il ricorrente, che riferisce di essere in possesso dei requisiti professionali per partecipare alla procedura concorsuale, si è rivolto al Tribunale perché escluso dalla selezione in quanto soggetto esterno all’Amministrazione. E il Tar gli ha dato ragione. Non solo perché “La legge-delega n. 15/2009 dispone che il Governo, nell’esercizio del potere normativo delegato, stabilisce che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50%” ma anche perché “l’art. 24 d.lgs. n. 150/2009 dispone che “le Amministrazioni Pubbliche, a decorrere dall’1 gennaio 2010, coprano i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno” e che “l’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni”.
Inoltre, l’art. 52, del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che “le progressioni tra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di destinare al personale interno… una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso”. Infine, nel caso in cui il posto bandito sia solo uno – come nei tre casi in questione – “va garantita la partecipazione al concorso stesso sia dei concorrenti interni che di quelli esterni”.
I giudici sono chiari: “il numero dei posti che possono essere assegnati mediante procedura interna non può essere in nessun caso pari al totale dei posti banditi”. Quindi il ricorrente avrebbe potuto partecipare. ed entrano nel merito anche della gestione della Ferrovia circumetnea, ribadendo come “il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione affidata ad una gestione governativa integri un rapporto di pubblico impiego riferibile allo Stato. Da ciò consegue che la Gestione Commissariale Governativa deve considerarsi una Pubblica Amministrazione”. Con le regole che il pubblico è costretto a seguire, anche nelle assunzioni. “L’Amministrazione resistente – si legge ancora – avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai soggetti esterni, atteso che, nell’ipotesi in cui la selezione sia bandita per un unico posto, va garantita la partecipazione sia dei concorrenti interni che di quelli esterni in ossequio alla previsione secondo cui il numero dei posti riservati ai concorrenti interni non può mai superare il 50% dei posti messi a concorso”.
Insomma, il Tar ha accolto il ricorso e annullato gli ordini di servizio, aprendo uno squarcio in relazione agli altri concorsi banditi, sin dal 2012, che presentano la stessa modalità di selezione (alcuni dei quali pare siano stati sospesi, in via cautelativa, dal direttore generale, in attesa della sentenza del Tar), riferita al l “Regolamento per gli sviluppi professionali del personale di ruolo”, che prevede “l’assunzione di elementi esterni consentita dopo l’espletamento della prove concorsuali interne tra il personale di ruolo in servizio”. Regolamento che, a questo punto, dovrebbe essere considerato illegittimo (così come quello di cui rappresenta integrazione, ossia quello del luglio 2012).
L’azienda comunica che ricorrerà al Cga, non appena le verrà notificata la sentenza. In caso di respingimento, provvederà a modificare il regolamento. Nelle more, in ogni caso, non procederà a ulteriori concorsi.