PALERMO- Pochi sanno che, quando fu immesso sul mercato il noto cioccolatino, poi divenuto ‘bacio’, si chiamava ‘cazzotto’ per la forma che richiamava un pugno chiuso con la nocca del medio prospiciente. Erano gli anni ’20, nasceva lo squadrismo ed il successo arrivò, ma poi l’imprenditore Buitoni, ‘patron’ della casa produttrice, decise di cambiar nome, lasciando immutato il dolce contenuto inventato da Luisa Spagnoli.
Un processo analogo sembra riguardare l’iniziativa legislativa del Governo regionale denominata (impegnativamente): “norme in materia di legalità, trasparenza ed imparzialità dell’Amministrazione regionale.”
Questo il contesto. Quasi un mese fa un’inchiesta televisiva fa precipitare la valanga formazione: “In merito a!a notizia appresa ieri da!a trasmissione Report – si legge in un comunicato – il Presidente de!a Regione Siciliana annuncia di aver dato immediatamente disposizione di bloccare i pagamenti nei confronti di associazioni, enti, cooperative, società che gestiscono la formazione, direttamente riconducibili, personalmente o a parenti prossimi, di parlamentari regionali menzionati dall’inchiesta. Il Presidente intende disporre azione di recupero per i pagamenti già effettuati, in violazione de!a legislazione su!e incompatibilità dei parlamentari regionali; il Presidente ha chiesto inoltre che il dirigente del settore formazione, faccia una verifica su tutti i so&etti destinatari di contributi o affidatari di servizi che presentano elementi di incompatibilità, provvedendo ad effettuare precise denunce all’autorità giudiziaria” (Livesicilia, 10 dicembre).
L’impraticabile blocco dei pagamenti è durato qualche ora; stessa sorte per le azioni di recupero; le denunce, si spera, arriveranno. La Giunta ha, invece, approvato un disegno di legge con l’obiettivo – più che apprezzabile – di colpire in radice le cointeressenze, in particolare, tra politica ed enti di formazione.
La proposta intende integrare la legislazione che prevede già
1) l’ineleggibilità a deputato: a) per coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o somministrazione, concessioni o autorizzazioni amministrative; b) per i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione (art. 10 l.r. 29/1951 e s.m.i.);
2) l’incompatibilità per i deputati regionali che ricoprano cariche o esercitino funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto continuativo: a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali essa contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente; b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione; c) in istituti bancari o finanziari che abbiano per scopo prevalente l’esercizio di attività con la Regione. (artt. 10 ter e quater l.r. 29/1951 e s.m.i.).
Ed infatti, l’art. 1 del d.d.l. governativo intende estendere l’incompatibilità ai deputati che abbiano ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado che direttamente o in qualità di rappresentanti legale, amministratori o dirigenti di enti, aziende o società siano affidatari di appalti, forniture e servizi o abbiano stipulato convenzioni, o siano destinatari di contributi, sussidi da parte della Regione.
L’art. 2 del d.d.l., poi, vuol vietare all’amministrazione di affidare appalti o stipulare convenzioni o erogare contributi e benefici economici in genere in favore di ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado, di deputati, assessori o dirigenti generali regionali o in favore di enti, aziende o società nei quali i predetti soggetti ricoprano la carica di rappresentante legale, amministratore o dirigente.
L’iniziativa, se e quando approvata dall’Ars, potrà porre alcuni limiti alle sconce prossimità tra esponenti politici e parenti amministratori di enti di formazione (e non solo) – la punta dell’iceberg -, ma siamo sicuri che impedirà le cointeressenze? Invero, c’è il rischio che queste permangano e si svolgano indisturbate, nel rispetto della facciata della legalità.
Vediamo di che si tratta.
La proposta di normativa non impedisce affatto agli amministratori regionali di partecipare ad enti o società affidatari di appalti di lavori, forniture o servizi o in enti ed organismi destinatari di benefici economici direttamente o indirettamente.
Sicché, se sarà precluso a deputati ed amministratori di avere parenti ed affini amministratori di tali società ed enti, essi potranno tranquillamente (continuare a) detenere partecipazioni di maggioranza o di minoranza, che poi costituiscono la vera fonte di lucro (percezione di utili, valore della partecipazione vendibile etc.) e di condizionamento determinante sulla governance dell’organismo partecipato.
Sotto altro profilo, non è neanche precluso che, pur senza mantenere partecipazioni significative in enti e società, deputati ed assessori si arricchiscano mediante strumenti finanziari alle spalle di organismi che operano con l’amministrazione o beneficino di provvidenze economiche (si pensi, tra le diverse possibilità, a prestiti obbligazionari sovraremunerati e riservati, che compensino il sostegno legislativo o amministrativo).
In conclusione: mentre il ddl all’esame dell’Ars impedisce soltanto (e con imprecisione giuridica) la partecipazione del deputato o assessore quale ‘socio occulto’, lascia del tutto impregiudicate proprio le partecipazioni dirette o indirette in enti e società.
Solo una svista? Speriamo di si.
Da un lato, va ricordato, che la Regione non si è ancora adeguata (ma perché non farlo subito?) alla normativa nazionale sul conflitto di interessi (l. 215/2004), che introduce preclusioni alle attività dei componenti dell’esecutivo, che per molti versi potrebbero essere estese, in termini di incompatibilità, ai parlamentari. Dall’altro, la recente legge “anticorruzione” (l. 190/2012), offre, purtroppo, solo qualche spunto in merito.
C’è, quindi, da fare molto di più, prevedendo l’incompatibilità di deputati ed assessori che, direttamente o tramite parenti ed affini, partecipino a Società ed enti che operano con l’amministrazione o che, similmente, detengano strumenti finanziari emessi dagli stessi organismi, che peraltro dovrebbero essere obbligatoriamente dichiarati.
Se si vuol eliminare solo il malcostume, lasciando immutato il “mercato della formazione” (ed ultimamente pare che nel settore ci siano state importanti acquisizioni), salvando faccia ed interessi, il ddl va bene. Altrimenti occorre incidere con maggiore determinazione. In sintesi: pareva un “cazzotto” alle vischiosità della politica siciliana…speriamo non divenga solo un “bacio”, che annunciando ‘rivoluzione’, lasci immutato lo scacchiere.