"Gettonopoli" a Priolo Gargallo | Arrivano le condanne - Live Sicilia

“Gettonopoli” a Priolo Gargallo | Arrivano le condanne

La sezione regionale della Corte dei Conti ha ravvisato un danno erariale alle casse comunali per 638 mila euro.

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PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – Una condanna arrivata a 12 anni dal fatto commesso. E che per i primi cinque anni è stata coperta da prescrizione. È arrivata la sentenza per il caso “gettonopoli” di Priolo Gargallo. La sezione regionale della Corte dei Conti ha condannato al pagamento di complessivi 638 mila euro, da dividere in solido, l’ex sindaco Antonello Rizza, gli ex consiglieri comunali Marco Candelargiu, Biagio Cardillo, Sebastiano Costantino, Pietro Di Mauro, Francesco Garufi, Giuseppe Fiducia, Salvatore Fortuna, Felice Pepe, Sebastiano Lombardo, Francesca Marsala, Salvatore Sullo e Orazio Valenti, e l’ex segretario comunale Giuseppe Italia. Sono ritenuti responsabili di danno erariale ai danni del comune siracusano.

In fatti risalgono al novembre del 2003, quando il consiglio comunale di Priolo Gargallo ha quadruplicato il gettone di presenza, passato da 30 a 129 euro. Un aumento rimasto in vigore per 11 anni. Solo nel 2014, infatti, il civico consesso è tornato alla soglia di 30 euro. Una delibera di aumento che la Corte dei Conti, accogliendo parzialmente le richieste del pubblico ministero, ha considerato illegittima. Secondo i giudici contabili, in base al quadro normativo che regola la materia, il gettone di presenza avrebbe potuto essere legittimamente aumentato, ma solo di 10 euro e 99 centesimi, per arrivare a un tetto massimo di poco inferiore a 42 euro.

L’errore, per “colpa grave”, secondo la Corte dei Conti, è stato quello di calcolare l’aumento non sullo stanziamento di bilancio relativo alle spese per indennità di funzione e gettoni, ma all’intero capitolo di bilancio per tutte le spese correnti. Sindaco, consiglieri e segretario comunale dell’epoca, secondo i giudici, hanno agito senza una “violazione volontaria degli obblighi di servizio”, ma soltanto “con estrema noncuranza degli interessi pubblici, avendo adottato un’interpretazione della normativa di riferimento in aperto contrasto con la ratio della stessa – si legge nella sentenza -, tesa al contenimento della spesa pubblica e non certo ad una sua incontrollata crescita”. Le condanne, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale, non riguardano il periodo compreso tra il novembre 2003 e il 30 giugno 2009.

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