ROMA – Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale che costituiscono proventi di tributi devoluti alla Regione Sicilia, non possono essere attribuiti allo Stato, ma devono restare appunto alla Regione. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con un sentenza che ha dichiarato l’illegittimità di una norma contenuta nel decreto legge 66/2014 con misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Relatore della sentenza il giudice Giuliano Amato. A impugnare la norma – insieme ad altri articoli del decreto che saranno oggetto di una separata pronuncia della Corte – sono state oltre alla Regione Sicilia, anche le Province autonome di Trento e di Bolzano. Queste ultime però nelle more del giudizio hanno raggiunto con lo Stato un accordo in materia di finanza pubblica e hanno rinunciato ai ricorsi, con conseguente estinzione della causa di fronte alla Consulta. Anche la Regione Sicilia, da parte sua, ha raggiunto un analogo accordo, ma non ha rinunciato al ricorso.
E la Corte Costituzionale ha deciso suo a favore, accogliendo le istanze su cui la Sicilia ha fatto leva. La disposizione impugnata, infatti, destina le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale effettivamente incassate nel 2013, rispetto a quelle ottenute nel 2012, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del decreto-legge, e quindi allo Stato. Tali proventi, però, non costituiscono una “nuova” entrata, derivante da maggiori aliquote o nuovi tributi da riservare allo Stato a fronte di una precisa e individuata destinazione, ma un “recupero” di imposte dovuto ad accertamenti più rigorosi e a un’esazione più efficace dei tributi già esistenti, e spettano quindi alla Regione.

