Poidomani, il legale smentisce: | dal tribunale nessun licenziamento - Live Sicilia

Poidomani, il legale smentisce: | dal tribunale nessun licenziamento

Angela Barone: "Non è vero che il Tribunale ha riconosciuto la correttezza del licenziamento dell'ingegnere, ma è vero esattamente il contrario".

RAGUSA – “Non è vero che il Tribunale di Ragusa ha riconosciuto la correttezza del licenziamento dell’ingegnere Poidomani, ma è vero esattamente il contrario”. E’ quanto si legge in una nota di replica dell’avvocato Angela Barone, riguardo alla vicenda del licenziamento del dirigente.

“Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza nel merito delle ragioni esposte dall’ingegner Poidomani e ha ritenuto la correttezza delle argomentazioni addotte dal giudice del Lavoro dello stesso Tribunale nell’ordinaza del 7 marzo 2014 che aveva statuito che l’Irsap avesse manifestamente disatteso tutte le disposizioni in materia di revoca di incarichi dirigenziali – si legge -. L’ordinanza del Giudice del Lavoro del 7 marzo 2014 è stata revocata solo ed esclusivamente per sopravvenuto, in corso di causa, difetto di danno grave ed irreparabile, essendo stato nelle more del giudizio cautelare l’ingegner Poidomani collocato a riposo per raggiunti limiti di età: lo stesso Tribunale specifica che Poidomani può trovare ampio ristoro risarcitorio rispetto alla revoca dell’incarico dirigenziale illegittimamente disposta il 3 dicembre 2013 nel giudizio di merito”.

Secondo il legale, inoltre, “non è vero che la società Edilbeta srl è impresa riconducibile alla famiglia mafiosa del La Rocca, poiché la Quinta Sezione Penale del Tribunale di Catania ha statbilito che la Edilbeta era sottoposta ad estorsione da parte del gruppo criminale La Rocca e che era vittima dell’associazione mafiosa”.

“Non è vero – prosegue barone – che il Tribunale di Ragusa ha riconosciuto la piena legittimità della rimozione dall’incarico dell’ingegner Poidomani, in quanto lo stesso Tribunale, oltre a confermare la bontà nel merito delle argomentazioni esposte dal Primo Giudice nella ordinanza del 7 marzo, aggiunge che nessun danno è conseguito all’Irsap stante l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame del provvedimento di sequestro del GIP di Catania e che neppure grande risalto può darsi alla circostanza per la quale l’autorizzazione al subappalto è intervenuta successivamente al contratto stesso di subappalto, rilevando solo che detta autorizzazione preceda l’esecuzione dei lavori”.

 

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