CANICATTì (AGRIGENTO) – “Il sig. R.A. di 61 anni di Canicattì , già in servizio presso l’aeronautica militare nell’anno 1998 presentava una domanda affinchè l’infermità sindrome ansioso depressiva gli venisse riconsosciuta dipendente da causa di servizio; nel maggio 2003 l’interessato veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione medica ospedaliera dell’Aereoporto di Napoli Capodichino che riconosceva la presenza di un disturbo dell’adattamento con ansia dipendente da causa di servizio” A ricostruire la vicenda è l’avvocato Girolamo Rubino, difensore del sottufficiale dell’areonautica militare, che per sedici anni ha lottatto affinchè gli venisse riconosciuta una pensione privilegiata per l’infermità sindrome ansioso depressiva da causa di servizio.
“Ma nel 2006 il Comitato di Verifica per le cause di servizio – prosegue Rubino – difformemente da quanto ritenuto dalla commissione medica ospedaliera di Napoli, escludeva la dipendenza della patologia da causa di servizio; e nel 2010 il Ministero della Difesa conseguentemente rigettava la domanda di pensione privilegiata presentata dal sottufficiale. Quest’ultimo decideva allora di proporre un ricorso giurisdizionale davanti la Corte dei conti, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, per il riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione privilegiata ; la Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in considerazione della natura particolarmente tecnica del giudizio, sottoponeva un apposito quesito alla commissione medico legale , al fine di chiarire se la la patologia sofferta dal ricorrente fosse dipendente da causa di servizio”.
“La commissione medico legale riconosceva la patologia contratta come dipendente da causa di servizio – conclude l’avvocato – e pertanto la Corte dei Conti, in accoglimento del ricorso patrocinato dall’avv. Rubino, riconosceva il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato dalla data della domanda e, correlativamente, condannava l’Amministrazione convenuta alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Pertanto il sottufficiale , dopo sedici anni dalla presentazione della domanda, avrà diritto alla pensione privilegiata, da durare a vita, dalla data della domanda. Ciò comporterà inevitabilmente un aggravio di oneri a carico della finanza pubblica; ed allora viene spontaneo chiedersi: sono necessari davvero sedici anni per definire un procedimento di liquidazione di trattamento pensionistico privilegiato?”.