Addetti stampa, ricorso respinto | "Licenziamento legittimo" - Live Sicilia

Addetti stampa, ricorso respinto | “Licenziamento legittimo”

Il Tribunale del Lavoro di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dall'Assostampa, che lamentava il comportamento "antisindacale" del governo. Il giudice però ha precisato: "Quello tra giornalisti e Regione non era un rapporto di lavoro subordinato, ma una collaborazione professionale fondata sulla 'fiducia'". Intanto, l'Assostampa annuncia ricorso contro la decisione del giudice.

PALERMO – Il licenziamento in tronco dei 21 addetti stampa della Regione siciliana voluto dal presidente Crocetta è “legittimo”. Questo il “succo” della sentenza emessa oggi dal giudice del lavoro Gianfranco Pignataro, che ha deciso sul ricorso presentato dall’Assostampa (Regionale e Palermo) contro lo smantellamento dell’Ufficio stampa di Palazzo d’Orleans.

Una sentenza, quella del Tribunale del Lavoro di Palermo che ha quindi respinto la prestesa di “comportamento antisindacale” della Regione siciliana, che non avrebbe rispettato gli obblighi fissati dall’articolo 34 del Contratto nazionale di Lavoro giornalistico. Un articolo che sancisce i diritti e i poteri del “comitato di redazione” (per intenderci, la rappresentanza sindacale interna a ogni redazione). Tra le prerogative del Comitato di redazione, insomma, c’è anche quella di “esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 (situazione occupazionale) anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore. Tali pareri – prosegue la norma – saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista”.

Insomma, secondo l’Assostampa, ogni procedura di licenziamento sarebbe dovuta passare attraverso la concertazione col comitato di redazione. Da qui, l’illegittimità del licenziamento in blocco dei giornalisti. Ma il giudice del Lavoro ha deciso diversamente, basandosi su una premessa di fondo: “l’applicabilità alla fattispecie dell’articolo 34 implica la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato”. Ed è lì il punto. Secono il giudice, infatti, quello degli addetti stampa con la Regione era un rapporto di natura diversa. Di “collaborazione professionale”. Ovvero, i giornalisti non potevano considerarsi a tutti gli effetti dei “dipendenti” della Regione. “Tale rapporto – prosegue infatti Pignataro – non assume le vesti di un lavoro subordinato (tanto meno a tempo indeterminato), bensì di una collaborazione professionale eminentemente fiduciaria, che esclude che i giornalisti facciano parte dell’organico del personale della Regione”.

E un altro passaggio della sentenza appare interessante, alla luce delle polemiche sulla legittimità dell’operato del governatore. “Il rapporto del giornalista addetto all’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione, si fonda, oltre che sul requisito indefettibile dell’idoneità professionale, su un particolare elemento di fiduciarietà intercorrente tra il soggetto incaricato e gli Organi di vertice della Regione. Non a caso, infatti, – prosegue il giudice – l’Ufficio stampa è stato posto funzionalmente ‘alle dirette dipendenze del Presidente della Regione’. Il rapporto che si instaura, quindi, prescindendo nel momento genetico da ogni accertamento valutativo-comparativo di tipo concorsuale, non ha natura di lavoro alle dipendenze della PA, bensì di collaborazione professionale esterna”. Insomma, collaborazione professionale e “natura fiduciaria”.

A questo tipo di rapporto professionale, insomma, non può estendersi l’articolo 34 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Semmai, l’unico legame col Contratto sarebbe, secondo il giudice, nell’aver voluto parificare “il trattamento economico degli addetti stampa a quello fissato per il redattore capo”. Per questo motivo la Presidenza della Regione “ha ritenuto – conclude la sentenza – nella sua piena discrezionalità riconosciutale dalla legge, di non proseguire il rapporto professionale con i giornalisti già addetti all’ufficio stampa”.


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