PALERMO – Con la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, 7 luglio 2022, n. 2136 si conclude, presumibilmente in via definitiva, un contenzioso tra la Costa degli Ulivi s.p.a., che gestisce lo stabilimento balneare “La Torre” di Mondello, assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, ed il Comune di Palermo, contenzioso iniziato nel lontano anno 2014 allorché il Comune di Palermo, Servizio SUAP, il quale aveva costantemente rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione annuale per lo stabilimento balneare, improvvisamente ha mutato indirizzo pretendendo l’assoggettamento dell’installazione delle capanne a concessione edilizia onerosa, e successivamente a permesso di costruire.
La Costa degli Ulivi si è vista costretta, ogni anno, ad impugnare i provvedimenti del Comune.
Anche per l’anno in corso, 2022, il Comune ha negato il rinnovo dell’autorizzazione insistendo, ancora una volta, nel pretendere l’assoggettamento del montaggio trimestrale delle capanne a previo permesso di costruire. Peraltro sulla vicenda è intervenuto di recente, dapprima il legislatore statale con Decreto Legge n. 76 del 2020, e successivamente il legislatore regionale con Legge n. 23 del 2021, legge statale e legge regionale nelle quali si stabilisce che le “opere stagionali”, destinate ad essere rimosse al cessare delle stagioni, sono ricomprese nell’ambito dell’edilizia libera, vale a dire che non sono assoggettate a nessun previo provvedimento amministrativo.
In tal senso si è pronunziato il TAR, che fa presente che le capanne montate per i tre mesi della stagione balneare e smontate alla scadenza, sono classificabili come opere stagionali cosicché non sussistono i presupposti per chiedere il permesso di costruire. E’ da tenere presente che sebbene sia conclusiva di un giudizio proposto soltanto dalla Costa degli ulivi, la sentenza esprime un principio applicabile a tutti gli stabilimenti balneari.