Aveva partecipato a un concorso ministeriale per allievi agenti della polizia di Stato, per poi trovarsi nel mezzo di una modifica allo scorrimento della graduatoria, e infine essere esclusa per limiti anagrafici. È quanto vissuto da una giovane di San Cono (Catania) insieme ad altri tra i 1.148 candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso, bandito dal Ministero dell’Interno nel maggio 2017. Il Tar Lazio-Roma, però, ha rimesso ordine: gli esclusi verranno riammessi.
Il caso nasce successivamente alla pubblicazione del cosiddetto “decreto semplificazioni”. Il decreto ha modificato i requisiti soggettivi per l’accesso ai ruoli della polizia e, relativamente al concorso in questione, aveva anche disposto di applicare tali requisiti allo scorrimento della graduatoria.
Da qui le modifiche al limite d’età: non più il “non compimento” del trentesimo anno, come stabilito dal concorso, ma un’età non superiore a 26 anni. Così la lista dei 1.148 idonei alla prova scritta, redatta nell’ottobre 2017, aveva subìto una serie di defezioni dovute proprio al limite d’età. Con l’applicazione retroattiva dei requisiti si era creata una “frattura”: da un lato i candidati chiamati a svolgere le prove fisiche poco dopo la pubblicazione della graduatoria del test scritto; dall’altro quelli meno fortunati, ammessi alle stesse prove dopo due anni dall’inizio del concorso. Loro, improvvisamente, erano risultati troppo anziani.
La giovane della provincia di Catania, assistita dall’avvocato Giovanni Puntarello dello studio “Legalit – avvocati associati”, è riuscita a ottenere l’ammissione alle fasi successive del concorso. Il presidente della prima sezione quater del Tar Lazio-Roma, Salvatore Mezzacapo, ha emesso un decreto cautelare volto a “disporre l’inserimento in graduatoria degli ammessi al procedimento finalizzato all’assunzione”, e quindi a consentire alla ricorrente di svolgere le prove che le erano state precluse.
Il Tribunale amministrativo inoltre ha condannato il Ministero dell’Interno, “ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione”. La motivazione è spiegata nel provvedimento: “L’impossibilità per la ricorrente di accedere alle prove fisiche, alle quali aveva ed ha diritto di accedere in virtù del superamento della prova scritta del concorso, deriva da atti illegittimi ed incostituzionali”. L’aspirante agente di San Cono è ammessa alle prove con riserva, in attesa della trattazione definitiva in camera di consiglio il prossimo 4 giugno.