Moduli senza la norma Severino |L'ombra del Tar sulle elezioni - Live Sicilia

Moduli senza la norma Severino |L’ombra del Tar sulle elezioni

A Catania ricorso di Filippo Privitera, primo dei non eletti nella lista Popolari e autonomisti

Le Regionali
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PALERMO – Proclamati gli eletti all’Ars, si sposta nei Tribunali amministrativi la questione del mancato riferimento alla legge Severino sulle incandidabilità nei moduli della Regione siciliana destinati ai candidati alle regionali, sollevata proprio nel momento di deposito delle liste. Filippo Privitera, primo dei non eletti nel collegio di Catania nella lista ‘Popolari e autonomisti’ ha presentato ricorso al Tar, rivendicando l’attribuzione del seggio a danno di 7 eletti sprovvisti di autodichiarazione sulla legge Severino.

Il ricorso è stato depositato dagli avvocati Mauro Di Pace e Antonio Landro, che ritengono “illegittimo” il provvedimento di proclamazione emesso dalla commissione elettorale del Tribunale di Catania degli eletti che risultato non avere depositato la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità previste dalla legge Severino proprio a integrazione dei moduli della Regione siciliana dove non si faceva riferimento alla normativa nazionale ma si richiamava solo quella regionale.

Nel ricorso vengono contestate le proclamazioni di sette deputati eletti nel collegio di Catania perché sprovvisti di dichiarazione sostitutiva: Gianina Ciancio, Angela Foti, Francesco Cappello e Jose Marano per il M5s; Giuseppe Zitelli per DiventeràBellissima; Marco Falcone (cooptato nella giunta di Nello Musumeci) e Alfio Papale per Forza Italia. I ricorrenti citano una sentenza del Consiglio di Stato del 2013 secondo cui “l’omessa dichiarazione dell’assenza di cause di incandidabilità” è “un requisito non colmabile dall’assenza in concreto delle anzidette cause” e due sentenza del Tar Toscana del 2016 secondo le quali “l’erroneo riferimento al parametro normativo inficia irrimediabilmente un requisito sostanziale della dichiarazione di accettazione della candidatura” e la mancanza non può considerarsi regolarizzabile, come invece sarebbe se fosse incompleta o meramente irregolare. Dando per assodato l’illegittimità dei proclamati, nel ricorso i legali ricalcolano i voti delle liste, ne consegue una differente ripartizione dei seggi e dei resti.

(ANSA).


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