PALERMO – La villetta della morte era abusiva e poteva essere abbattuta. I proprietari, Antonino Pace e Concetta Scurria, avevano proposto un ricorso al Tar il 2 dicembre 2008.
Nessuna delle due parti, proprietari e Comune di Casteldaccia, aveva svolto attività. Non essendo stata presentata, entro il termine dei due anni, l’istanza di fissazione dell’udienza, il ricorso è stato dichiarato “perento”, cioè estinto, dal presidente della seconda sezione del Tar Giuseppe Giamportone.
Era il 22 novembre 2011 e da allora i sindaci che si sono succeduti alla guida del Comune avrebbero dovuto dare seguito all’ordine di demolizione. Ed invece l’immobile di contrada Cavallaro è rimasto in piedi e negli ultimi due anni è stato pure affittato alla famiglia Giordano, sterminata sabato sera dall’esondazione del fiume Milicia. Un ulteriore passaggio da chiarire visto che, estinto il ricorso, l’immobile dovrebbe passare nella proprietà del Comune. Il primo cittadino, allora e oggi in carica, era ed è Giovanni Di Giacinto che ieri aveva spiegato che la villetta era abusiva, ma di non averla potuta abbattere per via del ricorso al Tribunale amministrativo dei proprietari.
A Casteldaccia si sarebbe verificato uno dei tanti episodi di inefficienza delle amministrazioni comunali. I dati sono impietosi e vengono fuori da un recentissimo report di Legambiente. In Sicilia pendono oltre sei mila ordinanze di abbattimento di immobili. Solo il 16% è stato messo in esecuzione. Ci sono, però altri numeri da prendere in considerazione. Dagli anni Ottanta a oggi si sono accumulate oltre 700 mila richieste di sanatoria.
Nel marzo 2017 la Procura generale di Palermo e quella della Corte dei Conti firmarono un’intesa perché non solo i Comuni non abbattono le case abusive, ma non elevano neppure le sanzioni. Il procuratore Roberto Scarpinato spiegò che “circa nel 90% dei comuni della provincia di Palermo ci sono immobili non in regola”. La legge prevede che gli amministratori pubblici applichino nei confronti di chi ha costruito abusivamente una sanzione che va da 2 mila a 20 mila euro. E poi c’è la mancata riscossione delle tasse comunali sugli immobili.
E si torna di nuovo a Casteldaccia. Lo scorso agosto la Procura regionale della Corte dei Conti citò in giudizio per un danno erariale di 239 mila euro l’attuale sindaco Di Gacinto e il suo vice Fabio Spatafora. I fatti contestati si riferivano agli ultimi dieci anni, dal 2007 al 2017. Secondo i pm contabili “avrebbero consentito agli autori degli illeciti di continuare a beneficiare degli immobili realizzati abusivamente, senza corrispondere alcuna indennità di utilizzo, né la tassa sui rifiuti e gli altri tributi previsti dall’ordinamento, con conseguente danno per le casse del Comune”. Le indagini si sono poi estese ad altri sindaci in giro per la Sicilia.
*Aggiornamento ore 15.05
“Notizie di stampa a livello locale e nazionale hanno recentemente riportato la notizia che il sindaco del Comune di Casteldaccia ha dichiarato che l’omessa esecuzione dell’ordinanza di demolizione della villetta in cui il 3 novembre hanno perso la vita nove persone, è stata causata da un ricorso proposto nel 2008 davanti al TAR Palermo e mai esitato. In relazione a tale dichiarazione, mi corre l’obbligo, a tutela del buon nome del TAR Palermo e dell’immagine stessa della Giustizia amministrativa, di respingere fermamente quel che è un maldestro tentativo dell’amministrazione comunale di scaricare la responsabilità di quanto è accaduto sulla pendenza di detto ricorso”. Si legge in una nota del Tar a proposito della tragedia accaduta sabato a Casteldaccia dove nella piena del fiume Milicia sono morte, annegate mentre erano in casa, 9 persone.
“I proprietari dell’immobile hanno proposto ricorso nel dicembre del 2008, ma, per legge, il ricorso non determina alcun effetto sospensivo dell’efficacia del provvedimento impugnato- spiega la nota – inoltre, non essendo stata chiesta alcuna tutela cautelare, il TAR non ha emesso alcun provvedimento sospensivo e pertanto il Comune aveva il potere-dovere di portare ad esecuzione l’ordinanza di demolizione (tanto più che la stessa era motivata anche con profili relativi al rischio idrogeologico e fluviale)”. “Il ricorso in questione, peraltro, è stato dichiarato automaticamente ‘perento’ con decreto presidenziale n. 1602/2011, ai sensi degli artt. 23 e 25 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034 (ossia a causa della omessa presentazione dell’istanza di fissazione di udienza da parte degli interessati); – prosegue – Di ciò è stata data notizia, come per legge, al difensore dei ricorrenti con raccomandata spedita dalla segreteria del TAR il 30.11.2011. Detta ‘perenzione’ non è stata comunicata anche al Comune, in quanto parte non costituita in giudizio”. “Poiché la pendenza del contenzioso, con il quale oggi si tenta artatamente di giustificare la mancata demolizione del fabbricato, non ha dato luogo a sospensiva alcuna ed è cessata ben sette anni fa, nessun collegamento sussiste tra la tragica e luttuosa evenienza del 3 novembre e l’attività del TAR”, conclude.
(ANSA).

