A “restituire” lo scranno di deputato a Gaspare Vitrano sono stati i commi “4 ter” e “4 quater” dell’articolo 15 della legge 55 del 1990. La norma spiega che, nei casi di sospensione di “ un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d’Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale”. In questo comma, insomma, è spiegato il perché dell’intervento del Commissario dello Stato”.
Ma più interessante è comprendere il perché della cessazione della sospensione. Il comma “4 quater”, recita: “La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina”. La misura coercitiva prevista dal “comma 4-bis”, nel caso di Vitrano, va letta nel passaggio in cui la norma afferma: “La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale”. Gli articoli, insomma, che riguardano gli arresti domiciliari, la custodia cautelare e la custodia cautelare in luogo di cura. Il divieto di soggiorno in Sicilia, quindi non farebbe parte delle fattispecie individuate dalla norma per il “mantenimento” della sospensione.
Nella dichiarazione in Aula, il presidente Cascio ha fatto riferimento anche alla legge 30/94, che invece riguarda il “subentrato” Salvino Pantuso: “il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione”. Così s’è conclusa la breve parentesi all’Ars di Salvino Pantuso.