PALERMO – La sospensione della nomina di Angelo Pizzuto è illegittima. Lo sostengono i legali dell’ex presidente del Parco delle Madonie che hanno presentato ricorso contro la decisione del governo Crocetta di sollevare dall’incarico il dirigente, dopo aver denunciato gli sprechi di un viaggio in Canada pagato dalla Regione. Ma secondo gli avvocati di Pizzuto (l’ex assessore Gaetano Armao e le colleghe Chiara Castellana a Tiziana Milana), la delibera con la quale è stata decisa la sospensione della carica è lacunosa e illegittima. E i rilievi sono tanti: dall’assenza della motivazione alla base della decisione, passando dal mancato coinvolgimento di Pizzuto nell’istruttoria che ha portato alla sospensione, fino alla mancata firma del presidente della Regione. E nel ricorso si fa riferimento anche alla nomina del nuovo commissario del Parco delle Madonie: anche quella sarebbe illegittima a causa dell’incompatibilità di Quirino.
Gli avvocati introducono il ricorso illustrando i positivi risultati ottenuti da Pizzuto in qualità di commissario e poi di presidente del Parco (“unico Ente Parco in attivo in Sicilia ed uno tra i pochi in Italia, e uno tra i 3 parchi regionali in Italia ad essere stato ammesso al circuito internazionale Geoparks). L’azione di Pizzuto avrebbe consentito di triplicare le presenze registrate di nuovi visitatori fino alle attuali 600 mila rilevate nel primo semestre 2013 dagli 11 uffici turistici dislocati in varie aree del Parco. Pizzuto avrebbe lavorato bene.
La sostituzione di Pizzuto, poi, non sarebbe fondata nemmeno sulle norme introdotte dal recente “blocca-nomine”. Il governo, infatti, sarebbe dovuto intervenire entro novanta giorni dalla proclamazione del nuovo presidente. Limite nettamente superato. Pizzuto, raccontano i legali, viene a conoscenza di quella che sembrava inizialmente una “revoca”, attraverso le notizie apparse sui quotidiani online. Per questo, già il giorno dopo, “il ricorrente – scrivono gli avvocati – si recava presso la Procura della Repubblica di Palermo per presentare un esposto-querela penale contro coloro i quali avevano diffuso informazioni false e diffamatorie circa il presunto viaggio in Canada al quale Pizzuto confermava di non avere mai partecipato”. Un altro esposto sarà presentato da Pizzuto qualche giorno dopo per denunciare “la grave violazione delle prescrizioni della legge di stabilità regionale che sancisce la “tempestiva” pubblicazione informatica da parte della Segreteria generale delle delibere della Giunta regionale “appena adottate” (contenenti provvedimenti di spesa o di nomina) ad essa trasmesse da quest’ultima entro 7 giorni dalla relativa adozione”. Quella delibera, infatti, è apparsa molti giorni dopo.
Come detto, però, i motivi per i quali la delibera di sospensione è stata impugnata sono diversi. Intanto, il mancato rispetto degli obblighi di motivazione, comunicazione di avvio del procedimento e di nomina del responsabile del procedimento previsti dalla normativa regionale in materia. Pizzuto, infatti, non è stato messo al corrente dell’avvio del procedimento nei suoi confronti. È stato violato, quindi, secondo i legali di Pizzuto, il principio del giusto procedimento che deriva dall’articolo 97 della Costituzione. Al dirigente, quindi, non è stata offerta la possibilità, disciplinata dalla legge, di presentare memorie, osservazioni, o controdeduzioni. Di “dire la sua”, insomma.
Senza contare che illegittimo sarebbe anche lo strumento della sospensione “sine die”. La legge, infatti, spiegano gli avvocati, “riconosce all’amministrazione il potere di sospendere l’atto amministrativo prevedendo che la sua efficacia ovvero la sua esecuzione possono essere sospese, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che ha emanato l’atto, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione – aggiungono però – deve essere esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”.
Tra l’altro, la semplice delibera con la quale è stata decisa la sospensione, secondo gli avvocati di Pizzuto, è insufficiente a rendere efficace il provvedimento. Serve, infatti, anche il provvedimento del Presidente della Regione, la stessa istituzione che, per legge, ha la titolarità della nomina. Ma di quel provvedimento non c’è traccia. La decisione del governo, quindi, non si fonderebbe su nessuna motivazione giuridicamente valida. Nemmeno su un riferimento allo spoil system. Ma, sempre secondo gli avvocati di Pizzuto “Il provvedimento impugnato – si legge nel ricorso – risulta veicolato da ragioni di carattere eminentemente politico e preordinato all’intento di assicurare che la Presidenza dell’Ente garantisse la presenza di soggetto “gradito” al nuovo governo”.
Altro motivo di “illegittimità”, sarebbe legato al fatto che i fatti contestati a Pizzuto riguarderebbero comunque il periodo in cui quest’ultimo era capo di gabinetto vicario dell’assessore all’Ambiente. E non riguarderebbero quindi comunque l’attività di Commissario del Parco delle Madonie. “Appare palese dalla lettura degli atti – scrivono gli avvocati – che vi sia un chiaro atteggiamento persecutorio del vertice politico regionale che passa per una pubblica denigrazione attraverso affermazioni calunniose e pretestuose, per poi cercare – del tutto surrettiziamente – di costruire ex post una parvenza di legittimità ad una vicenda nella quale emergono con nitore i caratteri dell’arbitrio”. Inoltre, la missione in Canada al centro della vicenda, sarebbe stata organizzata dall’Assessorato, dalla Regione, non certo dal Parco.
Ma, come detto, il ricoso investe anche la nomina a commissario, in sostituzione di Pizzuto, dell’architetto Quirino. “Quest’ultimo, infatti, – scrivono gli avvocati – è responsabile del Servizio 2 Affari Urbanistici Sicilia Occidentale e, quindi, responsabile della pianificazione urbanistica dei Comuni facenti parte della Provincia di Palermo. Orbene, come è noto, – proseguono i legali – l’attività pianificatoria dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, è, talvolta, sottoposta al preventivo nullaosta dell’Ente, sicchè il Commissario si troverebbe in una patente posizione di conflitto di interessi, dovendosi, da un lato, esprimere in qualità di dirigente del Servizio competente dell’Assessorato e, dall’altro, quale rappresentante dell’Ente deputato alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali dei comuni madoniti”.