Disabili vessati (secondo tempo) - Live Sicilia

Disabili vessati (secondo tempo)

Vi ricordate la problematica sui parcheggi nelle strisce blu da parte dei disabili nel Comune di Palermo? Ricordate il mio pezzo pubblicato su Livesicilia? Pensate sia stato possibile farlo cadere nel dimenticatoio?
Riceviamo e pubblichiamo
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Vi ricordate la problematica sui parcheggi nelle strisce blu da parte dei disabili nel Comune di Palermo?
Ricordate il mio pezzo pubblicato su Livesicilia? Pensate sia stato possibile farlo cadere nel dimenticatoio? Ebbene ho la vaga impressione di si. Io continuo a ringraziare Livesicilia per la possibilità che continua a manifestare nell’accoglimento delle mie richieste di pubblicazione, sperando di avere risposte dall’amministrazione comunale di Palermo. Mi è doveroso comunque dirvi che la risposta da parte di altri Comuni è stata manifesta e reale (vedi comune di Catania e tanti altri sparsi per il nostro Paese).  Mi permetto di ritenere che allora sia attuabile anche a Palermo e per questo motivo continuo a battermi in nome e per conto di tutte quelle persone che sono nel mio cuore e di tanti altri e forse, con una sottile ironia oserei dire, non nel cuore degli amministratori comunale.  Essi sono “I DISABILI”, una di quelle categorie che meriterebbe molto più rispetto.
Ma polemiche a parte, forse non tutti ricorderanno la Nota n° 6 febbraio 2006, Prot. N° 107 firmata dal Direttore Generale per la Motorizzazione e la Sicurezza del Trasporto Terrestre del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Dott. Ing. Sergio Dandolini, che chiariva questa problematica e che allego per vostra comodità.
(Ministero dei Trasporti – Nota 6 febbraio 2006, Prot n. 107)
“Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno. Si corrisponde alla richiesta indicata in oggetto per svolgere alcune considerazioni sull’argomento al fine di arrivare ad un definitivo chiarimento, alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente. Innanzitutto si ricorda che l’articolo 5 del Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti ed agli Enti proprietari delle strade, direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2 del CdS, e che l’art. 35 attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l’organizzazione della  circolazione e della segnaletica, sentito il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, per gli aspetti di competenza.
Ciò premesso, si rappresenta che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita. In particolare l’art. 188 del codice (Circolazione e sosta dei vicoli al servizio di persone invalide) e il D.P.R. 24 luglio 1996. n. 503 (art. 11 e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che espongano il contrassegno previsto dall’art. 381 del Regolamento. Si vedano anche gli articoli 7 comma 1, lett. d) e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del CdS; art. 354, comma 4, del Regolamento. In proposito si ricorda che l’esposizione di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei vicoli a servizio delle persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Per quanto riguarda l’oggetto del quesito, dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l’esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio. Tale convinzione è supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che prevede: “nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.”, e dell’art. 188, comma 3: “i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non sono tenute all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.”. Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”.
Letta attentamente questa nota verrebbe facile pensare al seguito, ma ahimè il seguito vorremmo saperlo dall’amministrazione comunale con una dichiarazione a mezzo stampa chiara e plateale. La gente che ha letto tutti gli articoli  continua a domandarmi – “Francè, ma che risposte abbiamo dal Comune di Palermo – la mia risposta “boh non sono un amministratore pubblico, se lo fossi vi darei una risposta”.
Francesco Guadalupi

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