"Multiservizi non può licenziare | se la condanna non va in Cassazione" - Live Sicilia

“Multiservizi non può licenziare | se la condanna non va in Cassazione”

Parla il legale di uno dei dipendenti in carcere
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“L’Antimafia non può finire per negare i diritti fondamentali, anche se riguardano una persona in carcere per reati gravi”. La vicenda del licenziamento in tronco di due dipendenti di Multiservizi, imputati per associazione mafiosa e tentata estorsione, ha sollevato un coro di approvazione per una decisione definita in un certo senso “storica”: per la prima volta una società della Regione mette alla porta dei dipendenti per reati di mafia, senza che si sia giunti a una condanna definitiva.

Ma proprio su questo punto, Giangiacomo Palazzolo, legale di Marcello Campagna, uno dei due dipendenti licenziati ha qualcosa da dire: la società non avrebbe rispettato alcune norme dettate dal contratto collettivo di lavoro, comprese quello che destinano metà dello stipendio al dipendente “sospeso”: “Campagna – spiega l’avvocato Palazzolo – ha una moglie e quattro figli. Da quando è stato sospeso, due anni fa, hanno anche bloccato l’erogazione dello stipendio. Una cosa che va contro le norme che regolano i rapporti di lavoro: a Campagna spettava non solo il 50% dell’indennità, ma anche gli assegni familiari. Il giusto richiamo all’antimafia – aggiunge l’avvocato – non può finire per ignorare alcuni diritti fondamentali, anche se la persona è in carcere con gravi accuse”.

Una convinzione “sostenuta” proprio dal testo del contratto, che all’articolo 71, comma 7 recita: “Al dipendente sospeso […] sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti”. Una richiesta avanzata più volte, negli ultimi due anni, dal legale di Campagna, fino allo scorso 7 marzo. Ma la Multiservizi, anche nell’ultimo caso ha risposto: “La richiesta ivi contenuta non può essere accolta tenuto conto che la sospensione del rapporto di lavoro sospende conseguentemente anche il diritto alla relativa retribuzione”. Una replica che, secondo il legale, contraddice il contratto.

Ma, come  detto, dopo la sospensione è arrivato il licenziamento, “annunciato” dalla società già in quella stessa lettera, del 13 marzo scorso: “Abbiamo avviato – si legge nella nota – la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro a causa del procedimento penale e della natura dei reati commessi che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro ancorché la sentenza di secondo grado non è passata in autorità di cosa giudicata”. Ovvero, non è andata in Cassazione. Anzi, spiega l’avvocato Palazzolo, non sono ancora state nemmeno depositate le motivazione della sentenza di secondo grado, che ha confermato i sei anni di reclusione già comminati in primo grado a Campagna. E per il legale, il punto è proprio questo: Campagna non poteva essere licenziato prima che la sentenza passasse in giudicato.

E anche in questo caso, si fa “sorreggere” dagli articoli del contratto, il numero 70, stavolta, che precisa che “la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”, per i reati di mafia deve essere conseguente comunque a una “condanna passata in giudicato”.

E del resto, proprio nella lettera notificata in carcere a Campagna, la Multiservizi fa proprio riferimento al contratto di lavoro, specificando però che il licenziamento avviene per recesso da parte della società. “Noi – spiega infatti il dirigente di Multiservizi Piero Aiello – nel caso del licenziamento non abbiamo applicato il procedimento disciplinare, ma il diritto di recedere dal contratto. Un fatto unico, e a suo modo epocale. Per quanto riguarda l’erogazione del 50% dell’indennità al dipendente, – aggiunge Aiello – possiamo confermare che quei soldi a Campagna non spettano, perché la sospensione è scattata in seguito all’applicazione del contratto collettivo del commercio e del terziario, che non prevede la corresponsione di quelle somme”.


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