Carini, il Tar: legittimo negare la concessione in area edificabile - Live Sicilia

Carini, il Tar: legittimo negare la concessione in area edificabile

I giudici amministrativi respingono il ricorso di una società contro il Comune
LA SENTENZA
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PALERMO – I giudici della terza sezione del Tar Sicilia presieduta da Maria Cristina Quiligotti hanno respinto il ricorso presentato dalla società Rocca Alta srl e di fatto hanno legittimato l’operato del Comune di Carini che aveva negato l’autorizzazione per realizzare un complesso immobiliare in un’area edificabile in zona Piraineto.

Il Comune di Carini aveva bocciato i progetti presentati, nonostante l’area risultasse edificabile, a causa di diversi fattori: dalla mancanza di una rete fognaria a una carenza strutturale per l’approvvigionamento idrico, oltre a tutta una serie di fattori legati al territorio e ai servizi, come la carenza di scuole e all’attuale necessità di ricorrere a doppi turni. Costruire nuove abitazioni avrebbe di fatto aumentato i problemi esistenti.

“È una sentenza molto importante – spiegano Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone – Fell & C. che ha assistito il Comune di Carini – perché sancisce la discrezionalità dell’azione del Consiglio comunale, come organo politico, a dispetto delle normative urbanistiche già stabilite dal Piano regolatore. In quell’area, da piano di lottizzazione, era dunque possibile realizzare un complesso abitativo, ma la mancanza di servizi ha reso, nei fatti, inimmaginabile tale realizzazione. Siamo lieti che i giudici abbiano compreso le ragioni politiche e amministrative del territorio, superando la mera rigidità delle regole”.

Scrivono i giudici: “Il Consiglio comunale di Carini, con valutazione niente affatto illogica e contraddittoria, nell’esercizio del suo potere discrezionale ha ritenuto – acquisito e condiviso il parere negativo della terza commissione (v. verbale n. 6 del 12 febbraio 2021) – di non approvare la proposta di lottizzazione convenzionata proveniente dal privato, stante la carenza nell’area delle infrastrutture minime atte a sostenere il programmato intervento edilizio sotto l’aspetto abitativo e ambientale”. Il Tar conclude affermando che “Il complesso di tali fattori tecnici ostativi ha indotto comprensibilmente il Consiglio comunale a non assentire il programma di lottizzazione”.


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