PALERMO – Per diventare professoressa ci sono voluti 18 anni, tre procedimenti giudiziari e quattro sentenze. Solo il primo settembre la docente ha ottenuto la cattedra e adesso il Consiglio di giustizia amministrativa, il tribunale di secondo grado siciliano, ha ordinato al ministero della Pubblica istruzione di pagare i danni: circa 70mila euro.
Nel 2000, un atto del Provveditorato di Catania ha negato all’insegnante l’abilitazione per fare scuola alle superiori, escludendola dal concorso. La docente, così, ha iniziato a intraprendere il lavoro sperato solo il primo settembre 2018.
L’odissea giudiziaria inizia nel 2001 quando, a seguito dell’esclusione, fu presentato il ricorso al Tar. Il primo grado respinse la richiesta di annullare il provvedimento di esclusione dal corso. La docente allora ha impugnato la sentenza del Tar di fronte al Cga e ha atteso 15 anni per sapere se aveva torto o ragione. Nell’ottobre 2016, i giudici amministrativi di secondo grado hanno dato ragione alla docente che così ha ottenuto il titolo per essere immessa nel ruolo fissato nel 2001.
L’ufficio scolastico però non ha provveduto subito. Dunque, è stato necessario presentare un ulteriore ricorso per fare in modo che l’amministrazione rispettasse la sentenza ed è servita così un’ulteriore decisione, arrivata a giugno 2018, per iniziare a insegnare nella scuola superiore. Solo allora l’ufficio regionale scolastico ha riconosciuto il diritto a entrare in servizio a far data dal primo settembre 2001.
Dal punto di vista economico, però, lo stipendio sarebbe stato dovuto solo dal primo di settembre. Proprio su questa circostanza c’è stato così bisogno di un’ultima pronuncia. Per gli uffici lo stipendio mancato dal 2001 non poteva essere riconosciuto perché mancava la sicurezza del passaggio di ruolo. Ma anche su questo punto i giudici amministrativi hanno dato torto all’amministrazione pubblica, stabilendo che bisogna riconoscere alla docente il risarcimento del danno.
“Il danno in questione – si legge nella sentenza – deve essere accertato in ragione delle differenze retributive che sarebbero spettate alla ricorrente a far data dal 1.9.2001 al 1.9.2018 ove avesse tempestivamente ottenuto il rivendicato inquadramento, comprensive di ferie non godute e tredicesime mensilità, oltre interessi e rivalutazione”. Insomma, bisogna corrispondere tutto lo stipendio in più di cui l’insegnante avrebbe potuto usufruire se avesse ottenuto l’abilitazione immediatamente.
Per l’avvocato Salvo Cittadino, che ha patrocinato la causa davanti al Cga si conclude una vicenda lunghissima. “L’ultima sentenza – ha affermato – ha statuito che l’interessata ha giustamente diritto ad avere anche la decorrenza economica dal 2001 e ciò perché all’epoca non è stata immessa nel ruolo della classe di concorso per cui aveva ottenuto l’abilitazione nonostante la disponibilità del posto e la istanza della interessata”.