CATANIA – Contradditoria. E’ così che la prima sezione staccata del Tar etneo, presieduta da Dauno Trebastoni, pochi giorni fa ha giudicato l’ordinanza contingibile e urgente 26/rif emanata dal governatore della Regione siciliana Rosario Crocetta lo scorso 1 dicembre del 2016. Il provvedimento, impugnato dalla Oikos, inerente lo smaltimento dei rifiuti, che il governatore ha spiccato dopo le promesse e gli impegni assunti davanti ai cittadini di Misterbianco e Motta Sant’Ansatasia che da anni chiedono la chiusura della discarica. Una nuova ordinanza, la 173 del 9 marzo, destinata, dunque, ad aprire un nuovo capitolo sulla vicenda. Il Tar ha infatti accolto l’istanza cautelare presentata dalla società titolare della discarica che chiedeva l’annullamento degli atti con cui la Regione siciliana aveva ordinato a circa 90 Comuni, che prima conferivano la frazione secca nella discarica di Valanghe d’Inverno, di conferirla solo nell’impianto della Sicula Trasporti. I giudici amministrativi riconoscendo il carattere contradditorio della chiusura dell’impianto di Valanghe d’Inverno, hanno sospeso l’efficacia dell’ordinanza firmata da Crocetta.
“Oltre il fumus sussiste – scrivono i giudici – anche il pregiudizio grave e irreparabile, per le conseguenze legate alla chiusura della discarica e ai prevedibili licenziamenti di personale, per cui va disposta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati”. A seguito dell’emanazione della 26/rif e del successivo decreto dirigenziale DDS 2175 la discarica Valanghe d’inverno è rimasta chiusa.
Per i giudici amministrativi, dall’attuazione della 26/rif non sarebbero emersi dei profili di rischi per la salute pubblica nuovi rispetto alle valutazioni che la Regione aveva già espresso in occasione delle precedenti ordinanze o comunque tali da negare alla ditta la possibilità di operare. “E tutte le ordinanze – si legge – contingibili e urgenti emanate dal 2014 in poi hanno disposto l’utilizzo della discarica OIKOS proprio per contribuire all’eliminazione del pericolo di emergenze sanitarie, ma la situazione di fatto e di diritto, a decorrere dalla prima ordinanza, non risulta essere mutata, per cui la chiusura dell’impianto della ricorrente appare contraddittoria”. E nella stessa ordinanza di Crocetta non si individuano, per il Tar, segnali d’allarme per la salute: “E d’altra parte, l’ordinanza non indica alcuna criticità ambientale o alcun pericolo alla salute pubblica derivante dalle attività che si svolgono all’interno della discarica della OIKOS”.
Non solo. Il Tar ribadisce il carattere contradditorio del provvedimento firmato da Rosario Crocetta: “L’ordinanza impugnata sembra in contraddizione, con specifico riguardo alle conseguenze ambientali, con i pareri tecnico-sanitari citati asetticamente nell’ordinanza come presupposto della stessa”. La 26 rif non terrebbe cioè conto dei pareri positivi trasmessi da Asp e Arpa inerenti l’utilizzo della discarica. “Il parere dell’ASP – si legge ancora – di Catania n. 121754/DP del 30 novembre del 2016 ha valutato favorevolmente il conferimento presso la discarica di Valanghe d’Inverno della sola frazione secca dei rifiuti. L’ordinanza di chiusura della discarica disattende i pareri, ma senza alcuna motivazione sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a decidere diversamente. E tutte le ordinanze contingibili e urgenti emanate dal 2014 in poi hanno disposto l’utilizzo della discarica Oikos proprio per contribuire all’eliminazione del pericolo di emergenze sanitarie, ma la situazione di fatto e di diritto, a decorrere dalla prima ordinanza, non risulta essere mutata, per cui la chiusura dell’impianto della ricorrente appare contraddittoria”. Conclusioni che il Tribunale trae in ragione del fatto che a seguito della citata ordinanza nella discarica di Valanghe d’Inverno non venisse già più conferita la frazione secca, “per la quale non è mai stata sollevata alcuna questione di criticità ambientale”. Il conferimento dell’umido è destinato all’impianto della Sicula trasporti.
I giudici amministrativi richiamano inoltre, il l’iter di rinnovo delle Aia riapertosi a seguito delle sospensione cautelari n 11/12 del gennaio 2016 con cui il CGA di Palermo aveva accolto la richiesta di sospensione cautelativa della sentenza del Tar Sicilia 1810/2015. Se il Tar aveva infatti in un primo momento rigettato il ricorso presentato dalla Oikos contro il diniego di rinnovo dell’Aia, il Consiglio di Giustizia amministrativa con le ordinanze 11 e 12 del 15 gennaio del 2016 aveva poi invece ribaltato la decisione del Tar accogliendo gli appelli cautelari proposti dagli amministratori straordinari e dalla società. Con tale pronuncia il Cga aveva, inoltre, disposto la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR impugnata, ritenendo che “la disciplina urbanistica di zona consente la realizzazione della discarica per cui è causa e che non sussistono vincoli ambientali”.
Al momento, inoltre, la ditta starebbe operando in forza dell’art. 29-octies, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006, una norma che prevede che “fino alla pronuncia dell’autorità competente – scrivono i giudici – in merito al riesame dell’autorizzazione integrale ambientale, il gestore continui l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso”. Varrebbe cioè ancora la vecchia Aia. Altro elemento quest’ultimo, per il Tar, contraddittoriamente citato nell’ordinanza contestata dalla Oikos.
Insomma, se da un lato i cittadini di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia continuano a portare avanti la loro battaglia contro l’esistenza della discarica (di pochi giorni fa è la notizia della presentazione di due denunce contro la società da parte del sindaco Nino Di Guardo) dall’altro, le recenti disposizioni contenute nelle ordinanze di Tar e Cga riconoscono invece elementi di fondatezza nei ricorsi presentati dalla società. E ancora una volta nel mirino ci sono le gesta di Rosario Crocetta.