Tre dipendenti comunali di Belmonte Mezzagno dell’area tecnica e dei lavori pubblici e manutenzioni erano stati rimossi dopo l’operazione dei carabinieri Perseo del 2008 e l’attività ispettiva del prefetto di Palermo nel marzo del 2011 sulle infiltrazioni mafiose nel comune.
Adesso in appello il consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal ministero dell’Interno contro la decisione dei giudici del Tar Lazio di reintegrare i dipendenti. Gli impiegati comunali con ruoli direttivi Agostino Benigno, e Giuseppe Diliberto, assistiti dall’avvocato Giuseppe Ribaudo e Antonino Buttacavoli, assistito dall’avvocato Giovanni Immordino, avevano presentato ricorso contro la decisione di essere stati destinati ad altra funzione di essere licenziati per motivi disciplinari per i gravi fatti contestati.
“I dipendenti hanno sempre ribadito che non hanno subito forme di condizionamento nell’esercizio delle loro funzioni – afferma l’avvocato Ribaudo – In relazione ai procedimenti amministrativi contestati dove sarebbero state commesse irregolarità nelle procedure d’urgenza nella qualità di incaricato del servizio lavori pubblici, i dipendenti non aveva adottato nessun atto preparatorio o istruttorio, né il conseguente impegno di spesa, non essendo il responsabile, ed avendo redatto esclusivamente la relazione tecnica”.
Argomenti che sono stati accolti dai giudici di appello nelle motivazioni.
“Dall’esame degli atti prodotti deve rilevarsi che le condotte addebitate al ricorrente e sintetizzate nella scheda riassuntiva allegata al provvedimento impugnato non presentano quelle caratteristiche di concretezza, univocità e rilevanza in ordine alle interferenze della criminalità organizzata nella gestione dell’ente comunale, come richiesto dall’articolo 143 del testo unico degli enti locali ai fini dell’emissione del provvedimento di rimozione – scrivono i giudici – Tutti gli addebiti sono infatti formulati con modalità estremamente generiche che, come tali, non assumono la concretezza e la specificità necessarie sia per evidenziare la sussistenza delle condizioni richieste per la rimozione, che per consentirne il vaglio critico ad opera del destinatario e dello stesso organo giudicante”.