ROMA – Cartelle esattoriali, su imprese e partite iva incombe una vera e propria “emergenza sanzioni”, come sottolinea, a LiveSicilia, Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale di Confedecontribuenti.
“Questo governo – dice Carmelo Finocchiaro – sta dimostrando di non avere alcuna sensibilità rispetto ai contribuenti e alle medie imprese. Le rate non sono state rimodulate, la rottamazione non è stata riaperta, le sanzioni rischiano di creare gravi problemi alle imprese”. Il presidente di Confedercontribuenti sottolinea lo stato di emergenza di numerose imprese, soprattutto quelle che sono state costrette alla chiusura fino all’inizio dell’estate, a causa delle restrizioni covid.
“Noi speravamo – conclude Finocchiaro – in qualche emendamento che andasse in questa direzione, ma non c’è stato. L’appello che facciamo a Draghi è quello di emanare un decreto per evitare che le imprese vengano vessate. Inquientante, infine, il silenzio della politica”.
Ai carichi pregressi fiscali, si aggiungono quelli bancari, come sottolineato da Giovanni Mangano, coordinatore regionale Confedercontribuenti Sicilia, che propone “un’unica rata per estinguere anche i crediti bancari, col sostegno dello Stato alle imprese e risanare tutta l’economia, stremata dalla crisi covid e da problemi pregressi”.
Cosa dice il D.L. sull’ultima data di pagamento (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza)
“Le disposizioni antecedenti all’entrata in vigore del decreto-legge in esame
disponevano che si considerasse tempestivo, e dunque tale da non pregiudicare
l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel
2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio
2021, se effettuato integralmente:
entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il
31 maggio e il 31 luglio 2021″. LEGGI ANCHE CONCORSONE PNRR 500 POSTI
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Il nuovo termine
“Per effetto delle norme in commento – e delle relative modifiche proposte dalle
Commissioni – il pagamento delle rate dovute nel 2020 e nel 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato
integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis,
del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021 (termine che
si propone di modificare con l’em. 1.1000 del Governo; il testo originario del
decreto-legge fissava il termine per il pagamento tempestivo al 30 novembre
2021).
Di conseguenza, con le modifiche proposte si differisce al 9 dicembre 2021 il
termine per effettuare il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e
stralcio da corrispondere negli anni 2020 e 2021 senza incorrere nell’inefficacia
della definizione”. LEGGI ANCHE 1.000 POSTI PNRR STIPENDI DA 108MILA EURO
“Resta ferma, come nella disposizione precedentemente vigente, l’applicazione
delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge n. 119
del 2018, per effetto delle quali l’inefficacia delle definizioni per mancato
tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce, nei casi di tardività
non superiore a cinque giorni”.
LE SANZIONI
Nel caso di tardivo/incompleto/omesso versamento del diritto annuale dovranno essere corrisposti gli interessi oltre alla sanzione.
- Interessi – sono calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui viene contestata la violazione.
- Sanzione:
- per gli anni 2001/2002 la sanzione è stabilita nella misura del 10% del diritto dovuto.
- per gli anni successivi la sanzione è stabilita nella misura del:
- 10% del diritto dovuto nel caso di tardivo versamento non superiore a gg. 30 dalla data di scadenza con omessa maggiorazione dello 0,40%;
- 30% del diritto dovuto nel caso di omesso o incompleto versamento, oltre al versamento effettuato con un ritardo superiore a gg. 30 dalla data di scadenza.
Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. Di conseguenza va aggiornato anche l’importo riportato sul bollettino Rav o sul modulo pagoPA allegato all’atto da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.
Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull’aggio e gli oneri di riscossione:
Pagamento della cartella | Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016 |
Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 |
Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012 |
---|---|---|---|
Entro 60 giorni dalla notifica | 3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore | 4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore | 4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore |
Dopo 60 giorni dalla notifica | 6% a carico del debitore | 8% a carico del debitore | 9% a carico del debitore |
Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Le somme incassate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) a questo titolo vengono riversate interamente all’ente creditore.
La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Tasso | Decorrenza | Provvedimento |
---|---|---|
4,2% semestrale | 01/01/1999 | Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999 |
8,4000% | 01/01/2000 | Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000 |
6,8358% | 01/10/2009 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009 |
5,7567% | 01/10/2010 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010 |
5,0243% | 01/10/2011 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011 |
4,5504% | 01/10/2012 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012 |
5,2233% | 01/05/2013 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013 |
5,1400% | 01/05/2014 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014 |
4,8800% | 15/05/2015 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015 |
4,1300% | 15/05/2016 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016 |
3,50% | 15/05/2017 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017 |
3,01% | 15/05/2018 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95624 del 10.05.2018 |
2,68% | 01/07/2019 | Provvedimento Agenzia delle entrate n. 148038 del 23.05.2019 |