CATANIA – L’avvio dei lavori per la cittadella giudiziaria di Catania è ancora gravato da un ricorso al Tar: è quanto si legge in un comunicato del Consorzio Stabile Acreide, che ha partecipato alla gara per la costruzione della struttura in viale Africa e precisa che, contrariamente a quanto dichiarato dal presidente della Regione Nello Musumeci in un comunicato, non è stato il respingimento del ricorso presentato dal Consorzio Stabile a dare il via libera alla costruzione. Possibile un cambio di aziende in corso d’opera, a seconda di quanto deciderà la giustizia amministrativa il prossimo 19 ottobre.
Il comunicato di Consorzio Stabile Acreide
Con il presente comunicato, lo scrivente Consorzio Stabile Acreide, in qualità di operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in oggetto proponendo ricorso avverso l’aggiudicazione, si vede costretto a fare chiarezza sulle notizie inesatte e fuorvianti divulgate nei giorni scorsi che ledono l’immagine aziendale, provocando effetti distorsivi e negativi della realtà.
Nel comunicato stampa del Presidente della Regione del 5 agosto 2022, si legge, testualmente con riferimento ai lavori per la costruzione della nuova Cittadella giudiziaria di Catania, che “Un ricorso al Tar etneo, presentato da una delle imprese che avevano partecipato alla procedura di affidamento, rallenta l’iter, ma i giudici amministrativi, nel luglio 2022, respingono il ricorso per l’annullamento della gara e dell’aggiudicazione. Il Genio civile, nei giorni scorsi, ha potuto così compiere la consegna dei lavori e dare il via al più importante cantiere di rigenerazione urbana avviato a Catania nell’ultimo decennio”.
Tale notizia, così diramata al pubblico dei lettori ed alla collettività in generale (ed amplificata dalle ulteriori pubblicazioni a catena, che su di essa si sono basate), è assolutamente inesatta, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Catania, con ordinanza del 14 luglio 2022, non solo non ha affatto respinto il ricorso dell’impresa ricorrente, ma non ha neppure delibato negativamente il merito dello stesso, avendo dichiaratamente deciso “a prescindere dal merito del ricorso”.
Il predetto TAR, infatti, lo scorso 14 luglio 2022, nel fissare l’udienza pubblica di discussione del merito per una data imminente (ossia per il prossimo 19 ottobre 2022), senza in alcun modo evidenziare alcun profilo di infondatezza dei motivi svolti dall’impresa ricorrente, si è semplicemente limitato a denegare la sospensiva immediata, ritenendo che, tra i vari interessi coinvolti nell’immediato, fosse prevalente quello pubblico al celere svolgimento dei lavori.
Pertanto, la divulgazione di notizie inesatte – obiettivamente fuorvianti – in ordine a presunte reiezioni del ricorso proposto dal Consorzio ricorrente, ha diffuso un’idea errata nel pubblico dei lettori e nei cittadini in genere, ai quali la posa della prima pietra, avvenuta ieri 5 agosto 2022, è parsa la cerimonia legittimante uno stato di cose definitivo.
Per contro, il Consorzio ricorrente, senza in alcun modo porre in pregiudizio la fattibilità della Cittadella giudiziaria, ambisce tuttora (previo riconoscimento delle proprie ragioni, in cui assolutamente confida) a subentrare nei lavori stessi in luogo dell’impresa controinteressata, che il Consorzio ha infatti e motivatamente dedotto essere illegittimamente aggiudicataria dell’appalto.
Il predetto Consorzio, quindi, di fronte alle inesatte notizie diffuse e per evitare che le stesse precostituissero situazioni di fatto suscettibili di condizionare il ricorso o il suo esito, si è sentito costretto a ricorrere al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (giudice di appello amministrativo), il quale, con decreto presidenziale depositato il 6 agosto 2022, nel confermare la prevalenza dell’interesse allo svolgimento dei lavori, ha però – tanto opportunamente quanto chiaramente – puntualizzato che, in esito all’imminente udienza pubblica del 19 ottobre 2022, il Consorzio ricorrente ben potrebbe e dovrebbe, in caso di esito vittorioso del proprio ricorso, subentrare nei lavori.
Il succitato decreto del Presidente del CGARS, che reca il numero 337/2022, recita, infatti, testualmente che: “Considerato che nella valutazione dei contrapposti interessi è primario quello al celere svolgimento dei lavori il ricorrente non subisce alcun periculum irreparabile considerato che si tratta di appalto di lunga durata in cui, in caso di esito vittorioso, è possibile il subentro, e che il merito è già calendarizzato dal Tar per il 19 ottobre p.v.”.
Pertanto, pur se i lavori sono definitivamente avviati, non è affatto definitiva l’individuazione dell’appaltatore nell’impresa attualmente esecutrice, coltivando tuttora il Consorzio ricorrente l’idea e la ambizione (che detto Consorzio ritiene legittima ed analiticamente motivata da svariate ragioni di diritto) di subentrare prestissimo nell’appalto, in luogo della (in tesi) illegittima aggiudicataria.
È peraltro ovvio che, in caso di affidamento dell’appalto al Consorzio ricorrente, i lavori che, nelle more, venissero eseguiti dall’attuale appaltatore costituirebbero parametro di computo dei danni cagionati al Consorzio ricorrente e che, in detta ipotesi, dovranno essere risarciti dalla Regione al Consorzio stesso. È questo lo scotto, in termini di pubblico denaro, che la Regione dovrebbe pagare per aver dato attuazione immediata all’inizio dei lavori, senza attendere il 19 ottobre 2022. E quanti più lavori l’impresa esecutrice cercherà di porre in essere prima del 19 ottobre 2022 e della sentenza del TAR (o del CGA, in sede di appello) tanti più danni dovranno essere risarciti, in caso di accoglimento del ricorso, al Consorzio ricorrente. E ciò, per una lineare e doverosa correttezza ed esattezza dell’informazione dei cittadini e del pubblico dei lettori, avrebbe pure dovuto essere specificato, nei comunicati della Regione apparsi ieri e nei giorni scorsi, così come essi avrebbero dovuto dar contezza fedele ed obiettiva dell’esatto stato del procedimento giudiziario, tuttora pendente.