CEFALU’ (PA) – La Seconda Sezione del TAR di Palermo ha depositato ieri la sentenza con cui ha respinto il ricorso di Edoardo Croci, confermando il risultato delle elezioni comunali dello scorso 6 e 7 maggio che hanno visto prevalere Rosario Lapunzina. Il caso, nello specifico, riguarda l’esclusione di Vittorio Sgarbi dalla corsa a sindaco di Cefalù. Il nome dell’ex primo cittadino di Salemi era rimasto nelle schede elettorali e secondo Croci questo avrebbe influito sull’esito della competizione elettorale.
I giudici hanno chiarito, per la prima volta, che l’articolo 143 comma 11 del decreto legislativo n. 267/2000, pur prevedendo l’incandidabilità assoluta, in ambito regionale, alle prime elezioni successive allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’ente locale di tutti i dirigenti e dei membri degli organi elettivi dello stesso, comporta una sanzione che deve essere oggetto di specifico e puntuale accertamento in via definitiva da parte degli organi giurisdizionali.
Secondo il TAR, inoltre, non si è verificata alcuna alterazione della competizione elettorale, dato che il provvedimento della Corte di Appello di Palermo che il 3 maggio aveva escluso in via definitiva Sgarbi dalla corsa a primo cittadino era stato tempestivamente impugnato con ricorso in Cassazione e che, al momento in cui si erano svolte le elezioni, il provvedimento non era ancora divenuto definitivo. Pertanto il candidato aveva il diritto di prendere legittimamente parte alla competizione elettorale.