Dell'Utri, ecco perché fu assolto| "Nessuna prova, solo congetture" - Live Sicilia

Dell’Utri, ecco perché fu assolto| “Nessuna prova, solo congetture”

Non prove sostanziali, ma "considerazioni congetturali". Con questa motivazione la Cassazione ha assolto, lo scorso 15 maggio, Marcello Dell'Utri dall'accusa di calunnia. Depositate oggi le motivazioni della sentenza.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE
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Non su prove sostanziali, ma su “considerazioni congetturali”, secondo la Cassazione, è basata l’accusa nei confronti del senatore Marcello Dell’Utri, di aver cercato, tramite Cosimo Cirfeta (esponente della Sacra Corona Unita e poi collaboratore di giustizia), di screditare i pentiti Francesco Di Carlo, Francesco Onorato e Giuseppe Guglielmini che avevano parlato dei rapporti del senatore con Cosa Nostra nel processo in cui era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Questa la motivazione, depositata oggi, con cui la Sesta Sezione Penale, il 15 maggio scorso, ha confermato l’assoluzione dall’accusa di calunnia aggravata nei confronti di Dell’Utri, disposta dalla Corte d’appello di Palermo il 31 marzo del 2011. La vicenda risale al 1997 e ai presunti contatti tra Dell’Utri e Cirfeta: secondo la Procura, infatti, Dell’Utri aveva istigato Cirfeta a denunciare (tramite alcune dichiarazioni ed una lettera agli inquirenti) un ‘complotto’ ordito dai collaboratori di giustizia contro il senatore. Sia in primo che secondo grado però la Corte di Palermo aveva assolto dall’accusa di calunnia aggravata Dell’Utri. Anche la Cassazione, sentenza n.32944, ha confermato l’assoluzione respingendo il ricorso avanzato dalla Procura di Palermo.

A prescindere dalle dichiarazioni del Cirfeta – ricostruisce la Cassazione nelle 24 pagine di motivazione – le due sentenze di primo e secondo grado “appaiono in effetti sovrapponibili su un argomento che diviene inattaccabile dalle censure avanzate nel ricorso: che il ruolo di concorrente del Dell’Utri (sia nella forma di istigatore, sia nella forma di determinatore) emerga esclusivamente sul piano di considerazioni congetturali, che conseguentemente non raggiungono neppure l’insufficiente rilievo della prova logica, perché questa presuppone comunque l’esistenza di sia pur non completi momenti di inferenza dimostrativa in grado di costituire il presupposto per una complessiva complementare verifica di conformità rispetto all’apparato probatorio quale risultante dagli elementi di fatto”.


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