Elezioni, ecco date e scadenze| in vista del 28 ottobre - Live Sicilia

Elezioni, ecco date e scadenze| in vista del 28 ottobre

Pubblichiamo il calendario delle operazioni preparatorie per l'elezione del presidente della Regione e dei deputati dell'Ars emanato dal servizio Elettorale regionale. Con la tabella per la ripartizione dei seggi.

regionali, istruzioni per l'uso
di
19 min di lettura

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012

MARTEDI’ 21 AGOSTO 2012

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

DOMENICA 26 AGOSTO 2012

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi: Costituzione presso i Tribunali dei comuni capoluogo degli Uffici centrali circoscrizionali, composti da tre magistrati nominati dal Presidente (art. 16, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). Costituzione presso la Corte di Appello di Palermo dell’Ufficio centrale regionale, composto dal Presidente e da quattro Consiglieri dallo stesso nominati (art. 17, secondo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

DA SABATO 8 SETTEMBRE A VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2012

Dal 50 ° al 30 ° giorno antecedenti quello della votazione: Periodo durante il quale tutti i Comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e di ottenere il rilascio dei certificati elettorali per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, di otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale (art. 13 bis della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni)

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2012

45 ° giorno antecedente quello della votazione: Affissione, a cura dei sindaci, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art.11, ultimo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Scadenza del termine:

a) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, relativamente agli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria (art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223);

b) per l’iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune (art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223);

c) per le variazioni da apportare alle liste elettorali in seguito al trasferimento di abitazione nella circoscrizione di un’altra sezione dello stesso Comune (art. 41 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223). 3

SABATO 15 SETTEMBRE 2012

43° giorno antecedente quello della votazione:

Dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Deposito, presso l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, da parte dei partiti o formazioni politiche del contrassegno col quale gli stessi dichiarano di volere distinguere le proprie liste di candidati (art. 12, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012

42° giorno antecedente quello della votazione: Dalle ore 9,00 – Deposito, presso l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, da parte dei partiti o formazioni politiche del contrassegno col quale gli stessi dichiarano di volere distinguere le proprie liste di candidati (art. 12, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Ore 16,00 – Scadenza del termine per il deposito dei contrassegni (art. 12, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

DA LUNEDI’ 17 SETTEMBRE A MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2012

Dal 41 ° al 40 ° giorno antecedenti quello della votazione:

Tutti i rappresentanti di partiti o formazioni politiche possono prendere visione dei contrassegni depositati presso l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali e segnalare allo stesso la eventuale identità o confondibilità dei contrassegni medesimi (art. 12, quarto comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2012

39 ° giorno antecedente quello della votazione:

Termine ultimo per l’invito, da parte dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, ai depositanti dei contrassegni a sostituire entro 48 ore quelli che risultassero identici o facilmente confondibili con altri già depositati o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici (art. 12, quinto comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2012

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi:

Accertamento, da parte della Giunta municipale, della esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli e delle attrezzature occorrenti alle varie sezioni (art. 25, primo comma, l .r. n. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).4

VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2012

37° giorno antecedente quello della votazione:

Scade il termine per la sostituzione dei contrassegni confondibili (art. 12, quinto comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). Decisione definitiva da parte dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, in ordine ai contrassegni: ammissione o esclusione (art. 12, sesto comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

ENTRO SABATO 22 SETTEMBRE 2012

36° giorno antecedente quello della votazione:

Pubblicità, a mezzo affissione nei locali dell’Assessorato, dei contrassegni ammessi (art. 12, sesto comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

ENTRO DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012

35° giorno antecedente quello della votazione.

Deposito alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale (Corte di Appello di Palermo) dei reclami proposti dai rappresentanti di partiti o formazioni politiche avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni, emesso dall’Assessorato regionale alle Autonomie Locali (art. 12, settimo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Compilazione da parte dell’Ufficiale elettorale del comune di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età (art. 33, comma primo, secondo e terzo, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni).

ENTRO LUNEDI’ 24 SETTEMBRE 2012

34 ° giorno antecedente quello della votazione:

Pronuncia, in via definitiva e con unica decisione, dell’Ufficio centrale regionale sui reclami proposti in ordine ai contrassegni; lo stesso Ufficio ne dà immediata comunicazione all’Assessorato regionale alle Autonomie Locali (art. 12, comma settimo, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). Termine entro il quale devono pervenire, al sindaco del Comune, le domande di coloro che – non partecipando direttamente alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati – intendano eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi previsti dall’ art. 1, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), e successive modificazioni. 5

DA MARTEDI’ 25 SETTEMBRE A VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2012

Dal 33 ° al 30° giorno antecedente quello della votazione:

Determinazione e delimitazione, da parte della Giunta municipale, degli spazi per la propaganda di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 2 della legge 24 aprile 1975, n .130). Determinazione, da parte della Giunta municipale, degli spazi per la propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale (art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e art. 2 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ENTRO MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2012

32 ° giorno antecedente quello della votazione:

L’Assessorato regionale alle Autonomie Locali:

a) restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con 1′ attestazione della definitiva ammissione;

b) trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e all’Ufficio centrale regionale;

c) provvede alla immediata loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione (art. 12, ultimo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 2012

31 ° giorno antecedente quello della votazione:

Ore 9 – Inizio della presentazione delle liste provinciali dei candidati alla carica di Deputato regionale, presso la cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede 1’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 15, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Ore 9 – Inizio della presentazione delle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Regione e di Deputato regionale presso la cancelleria della Corte di Appello di Palermo (art. 14 bis, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

ENTRO VENERDI’ 28 SETTEMBRE 2012

30° giorno antecedente quello della votazione:

Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale comunale deve aver provveduto ad apportare variazioni alle liste elettorali dipendenti dall’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o dal riacquisto del diritto stesso per cessazione di cause ostative (art. 32, 4° comma del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall’ art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

Pubblicazione del manifesto di avviso agli elettori per la richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore (art. 27, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni) Inizio del divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa e del lancio o getto di volantini (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130). 6 Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali senza 1′ obbligo di darne avviso al questore con tre giorni di anticipo (art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Ore 16 – Scadenza del termine della presentazione delle liste provinciali dei candidati alla carica di Deputato regionale presso la cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 15, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Ore 16 – Scadenza del termine per la presentazione delle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Regione e di Deputato regionale, presso la cancelleria della Corte di Appello di Palermo in cui ha sede l’Ufficio centrale regionale (art. 14 bis, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

SABATO 29 SETTEMBRE 2012

29° giorno antecedente quello della votazione:

Liste provinciali

Entro le ore 10 – Scadenza del termine entro il quale ogni Ufficio centrale circoscrizionale della Regione deve trasmettere le liste provinciali dei candidati all’Ufficio centrale regionale per le verifiche di competenza (art. 16 bis, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Entro le ore 22 – Conclusione, da parte dell’Ufficio centrale regionale, delle operazioni preliminari di cui all’art. 16 bis, secondo comma, della l.r. n. 29/1951; comunicazione ai delegati delle liste regionali e rinvio delle liste provinciali dei candidati, eventualmente modificate, ai competenti Uffici centrali circoscrizionali (art. 16 bis, commi 3 e 4, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Quindi l’Ufficio centrale regionale inizia l’esame delle liste regionali (art. 17 ter, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012

28° giorno antecedente quello della votazione:

Entro le ore 16:

LISTE PROVINCIALI

Conclusione, da parte di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, dell’esame per la ammissione delle liste provinciali, comunicazione ai delegati delle liste provinciali interessate dell’eventuale ricusazione delle stesse o dell’invito a sanare possibili irregolarità meramente formali (art. 16 bis, commi 5 e 8, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni)

LISTE REGIONALI

Conclusione, da parte dell’Ufficio centrale regionale, dell’esame per l’ammissione delle liste regionali ed invito ai delegati delle liste regionali interessate a regolarizzare eventuale documentazione carente che possa essere rapidamente sanata tramite opportune correzioni o integrazioni (art. 17 ter, commi 2, 5 e 6, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). 7

LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2012

27° giorno antecedente quello della votazione:

Entro le ore 9,00

LISTE PROVINCIALI

L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi per ammettere nuovi documenti, per udire eventualmente i delegati delle liste provinciali e per deliberare seduta stante (art. 16 bis, commi 8 e 9 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

LISTE REGIONALI

L’Ufficio centrale regionale torna a riunirsi per ammettere nuovi documenti o nuovi contrassegni, per udire eventualmente i delegati delle liste regionali e per deliberare seduta stante (art. 17 ter, commi 5, 6 e 7 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Entro le ore 12,00

Gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale comunicano ai delegati di ciascuna lista le decisioni adottate (art. 17 bis, primo comma, e 17 ter, comma 8, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Entro ventiquattro ore (martedì 2 ottobre) dalla comunicazione della decisione, i delegati delle liste provinciali e regionali possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le eventuali decisioni di esclusione delle rispettive liste o di candidati (art. 17 bis, commi 2, 3, 4, e art. 17 ter, comma 9 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

ENTRO GIOVEDI’ 4 OTTOBRE 2012

24 ° giorno antecedente quello della votazione:

Decisione, da parte dell’Ufficio centrale regionale, dei ricorsi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali relativi alle liste provinciali e di quelli presentati al medesimo Ufficio centrale regionale con riferimento alle liste regionali (art. 17 bis, comma 6, e art. 17 ter, comma 9, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Entro il 23° giorno antecedente quello della votazione (venerdì 5 ottobre), le decisioni sono comunicate ai ricorrenti, agli Uffici centrali circoscrizionali ed all’Assessorato alle Autonomie Locali (art. 17 bis, comma 7, e art. 17 ter, comma 9 e 10, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

DA GIOVEDI’ 4 OTTOBRE A MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2012

Dal 24 ° al 19 ° giorno antecedente quello della votazione:

Presentazione all’Ufficiale elettorale del Comune della domanda per l’iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore (art. 27, secondo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). 8

ENTRO SABATO 6 OTTOBRE 2012

22 ° giorno antecedente quello della votazione:

Comunicazione ai delegati delle liste delle decisioni, definitivamente adottate (art. 18, lett. a) della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale, ognuno per la parte di competenza:

1) assegnano un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (art. 17 ter, comma 10, e art. 18, comma 1, lett. b), della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni);

2) inviano il tutto all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali ed agli Uffici Territoriali del Governo affinché provvedano, rispettivamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione delle liste validamente presentate, alla stampa dei manifesti con le liste dei candidati, alla stampa delle schede di votazione, nonché alle comunicazioni alle Giunte municipali ai fini dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (art. 17 ter, comma 10 e art. 18, commi 1 e 2, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

DA DOMENICA 7 OTTOBRE A VENERDI’ 26 OTTOBRE 2012

Dal 21 ° al 2 ° giorno antecedente quello della votazione:

Stampa delle schede di votazione a cura degli Uffici Territoriali del Governo; confezione dei relativi pacchi per le singole sezioni elettorali ed invio ai comuni dei pacchi stessi (art. 18 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

ENTRO MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2012

Entro i primi due giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione delle liste ammesse – 19 ° giorno antecedente quello della votazione:

Ripartizione, da parte della giunta municipale, degli spazi per la propaganda elettorale di coloro che non partecipano direttamente alla elezione (art. 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130). Delimitazione e ripartizione, da parte della giunta municipale, degli spazi per la propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente alla elezione (art. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’ art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ENTRO GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2012

Pubblicazione a cura dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, degli elenchi dei candidati, distribuiti nelle varie liste secondo i relativi contrassegni, in unica edizione straordinaria nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed invio di un congruo numero di copie ai presidenti degli Uffici Centrali ed agli Uffici Territoriali del Governo per la successiva trasmissione ai comuni (art. 18, comma 3, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).9

ENTRO VENERDI’ 12 OTTOBRE 2012

16° giorno antecedente quello della votazione;

Compilazione da parte dell’Ufficio Elettorale del comune dell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore (art. 27, terzo comma, art. 18 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

ENTRO SABATO 13 OTTOBRE 2012

15 ° giorno antecedente quello della votazione:

Affissione, a cura dei sindaci, all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, dei manifesti contenenti le liste dei candidati con relativi contrassegni (art. 18 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Attuazione da parte della commissione elettorale comunale delle variazioni delle liste elettorali per morte degli iscritti (art. 32, comma quarto del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall’ art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n . 40).

DA SABATO 13 OTTOBRE A SABATO 20 OTTOBRE 2012

Dal 15° all’8° giorno precedente quello della votazione

Nomina degli scrutatori da parte dell’Ufficiale Elettorale del comune (art. 27, quinto comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

DA SABATO 13 OTTOBRE 2012 E SINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI

VOTO

 

Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28).

ENTRO GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2012

10 ° giorno antecedente quello della votazione:

Inoltro alla commissione elettorale circondariale, da parte della commissione elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazioni di sedi di uffici elettorali di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, comma terzo, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223). Trasmissione al sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione (art. 21 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). 10

ENTRO SABATO 20 OTTOBRE 2012

8 ° giorno antecedente quello della votazione:

Presentazione alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la sezione elettorale, dell’atto di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati nei collegi provinciali e successiva trasmissione alla segreteria del comune (art. 19, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

N.B. – Con l’art. 3 della l.r. 30 aprile 1976, n. 44, è stato disposto che l’atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere fatto direttamente ai presidenti delle sezioni all’atto di costituzione del seggio oppure prima dell’ inizio della votazione.

ENTRO LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2012

Notifica agli scrutatori, da parte del sindaco, a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale, dell’avvenuta nomina (art. 27, ultimo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e succes-sive modifiche e integrazioni).

ENTRO MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2012

5 ° giorno antecedente quello della votazione:

Decisione della commissione elettorale circondariale sulle eventuali proposte pervenute dalla commissione elettorale comunale per la variazione di sedi ed uffici elettorali di  sezione e comunicazione delle stesse al Prefetto ed al Sindaco (art. 38, commi terzo e quarto, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

DA MARTEDI’ 23 OTTOBRE E SINO A DOMENICA 28 OTTOBRE 2012

Quotidiana apertura dell’Ufficio comunale, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e, il giorno della votazione, sino alle ore 22,00. Ritiro della tessera elettorale, personalmente, da parte degli elettori che non 1’abbiano ricevuta. Eventuale rilascio del duplicato della tessera elettorale smarrita o divenuta inservibile, agli elettori che la richiedono personalmente (art. 9, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

ENTRO GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2012

3 ° giorno precedente quello della votazione:

Termine entro cui gli elettori detenuti o ricoverati nei luoghi di cura devono far pervenire al sindaco del comune, nella cui lista sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione o di degenza. Il sindaco, appena pervenuta la richiesta, provvederà ad includere in appositi elenchi i nominativi dei richiedenti, che informerà anche telegraficamente (art. 13 della l.r. 29 dicembre 1975, n. 87; art. 7 della l.r. 30 aprile 1976, n. 44 e artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136). Trasmissione al sindaco, da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, dell’elenco dei delegati autorizzati a designare, per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale, i rappresentanti delle liste provinciali presso il seggio. 11

ENTRO VENERDI’ 26 OTTOBRE 2012

2 ° giorno antecedente quello della votazione:

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione, da parte della commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali. La commissione darà immediata comunicazione al sindaco, che, a sua volta, informerà i presidenti delle sezioni (art. 40, ultimo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Pubblicazione del manifesto da parte del sindaco con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, ultimo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223). Scadenza del termine entro il quale il sindaco del Comune – nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che richiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati – deve:

a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;

b) rilasciare ai richiedenti un’ attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a) (art. 8, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n.136 e successive modificazioni).

Ore 24 – Fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta e di affiggere stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, cosi come sostituito dall’ art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Ore 24 – Fine delle facoltà per le emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (art. 9 bis del D.L 6 febbraio 1984, n. 807, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10).

SABATO 27 OTTOBRE 2012

Giorno precedente quello della votazione:

Scade il termine per la notifica telegrafica, da parte del sindaco del comune in cui si trova imbarcato il navigante, al sindaco del comune di residenza della volontà espressa dall’elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco (art. 50, secondo comma, del D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361; art. 2 della l.r. 31 marzo 1959, n. 9 e art. 1, primo comma, lett. f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240). Prima dell’insediamento del seggio: consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei sindaci, del materiale occorrente per la votazione nonché degli elenchi degli elettori degenti e dei detenuti aventi diritto al voto che hanno ottenuto 1’autorizzazione a votare nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni elettorali.

Ore 16: Costituzione dell’Ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente (art. 31 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). Autenticazione mediante la sola apposizione della firma dello scrutatore nello spazio situato nella facciata esterna, delle schede di votazione (art. 36 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Conclusa l’operazione sopra indicata, il Presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione ancora sigillato. Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione alle ore sei del mattino del giorno seguente (art. 36 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).12

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012

Giorno della votazione:

Periodo nel quale è vietata ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma secondo della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130) . Dalle ore 6 alle ore 8: ripresa delle operazioni elettorali degli uffici di sezione: il Presidente, constata 1’integrità dei mezzi precauzionali apposti, la sera precedente, agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, appone il bollo nelle schede di votazione (art. 37 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

Termine ultimo per la consegna ai presidenti di seggio degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati nei collegi provinciali (art. 19, primo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). Dalle ore 8 alle ore 22: Operazioni di votazione (art. 37, ultimo comma, e art. 47 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). Ore 12: Scadenza del termine per la presentazione degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste di candidati nei collegi provinciali presso gli Uffici centrali circoscrizionali (art. 19, terzo comma, della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni). Ore 22: Operazioni di riscontro dopo la votazione (art. 49 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29).

LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2012

Ore 8: Ricostituzione dell’Ufficio elettorale di sezione ed operazioni di scrutinio (art. 49 e 50 della l.r. 20 Marzo 1951, n. 29).

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SEGGI SPETTANTI PER PROVINCIA

Clicca per ingrandire


Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI