Elia replica a Pignataro: |"Le sentenze si eseguono" - Live Sicilia

Elia replica a Pignataro: |”Le sentenze si eseguono”

CATANIA – Se il prof. Giacomo Pignataro intende veramente “ottemperare al dettato della sentenza” n. 243/2016 del 29 luglio 2016, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha ordinato di avviare entro trenta giorni le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari dell’Ateneo, ha una sola cosa da fare: avviare le procedure e, in particolare, consentire immediatamente al decano, prof. Salvatore Brullo, di convocare i comizi elettorali per la scelta del nuovo rettore dell’Università degli studi di Catania.

La sentenza è chiara a tutti, tranne che a lui!

La smetta, il prof. Pignataro, coi suoi atteggiamenti dilatori, volti soltanto a impedire l’esecuzione della volontà magistratuale, quando la stessa gli dà torto. Abbia, piuttosto rispetto della Magistratura, nonché delle nostre intelligenze, e ci eviti passaggi così infondati quali quelli che ci ha ulteriormente costretto a leggere nella sua nota, diffusa a tutta la Comunità universitaria il 1° agosto. Se continua ad arrampicarsi sugli specchi, invocando, del tutto impropriamente, l’art. 2, comma 9, della legge 240/2010, sappia che tale questione è stata già ampiamente affrontata e risolta nel corso dei due gradi di giudizio amministrativo che si sono conclusi con la sentenza n. 243/2016, e che ogni suo ostinato insistere su tale argomento è solo a “difesa di una posizione personale” (la sua!) e nulla ha a che vedere con la difesa “di una Istituzione insediata attraverso un legittimo procedimento elettorale”. A tutelare l’interesse pubblico e istituzionale ci pensa e ci ha già pensato la Magistratura, le cui disposizioni vanno rispettate anche dal ‘cittadino’ Pignataro!

Si rilegga gli atti processuali, il prof. Pignataro. Leggerà che l’Avvocatura dello Stato (che ha difeso, nelle sue memorie, le, ormai presunte, ragioni del prof. Pignataro innanzi al TAR ed al CGA) ha tentato di salvare l’illegittimo mandato del prof. Pignataro, invocando proprio l’art. 2, comma 9, della legge 240/2010 (pag. 3 e ss. memoria dell’Avvocatura del 28 settembre 2015 e pag. 15 e ss. memoria dell’Avvocatura del 16 maggio 2016).

In particolare, la difesa erariale ha già eccepito il “difetto di interesse a agire” della sottoscritta prof.ssa Elia, proprio perché il prof. Pignataro avrebbe avuto diritto a godere della “salvezza” del suo mandato sino al 2019, prevista da quella norma per i rettori in carica al momento dell’adozione dello Statuto.

A questa infondata eccezione della difesa erariale ha già puntualmente replicato (innanzi al TAR e al CGA) la difesa della sottoscritta prof.ssa Elia con dovizia di argomentazioni (pag. 7 e ss. memoria del 30 settembre 2015 e pag. 9 e ss. memoria del 20 maggio 2016) .

In particolare, si è dedotto che la ricorrente aveva pieno interesse a agire anche per l’elezione del rettore perché “è evidente che la disposizione citata sia norma transitoria e dunque eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Essa si riferiva inequivocabilmente ai rettori già eletti o in carica al momento della sua entrata in vigore, sulla base degli statuti emanati ante L. n. 240/2010

… Nel caso di specie, esistono molteplici ragioni per le quali l’art. 2, comma 9 (terzo e quarto periodo), L. n. 240 del 2010 non può applicarsi al rettore Giacomo Pignataro.

Innanzi tutto, il presupposto implicito, ma ovvio, della disposizione citata era quello di disciplinare transitoriamente ed in via eccezionale il mandato dei rettori già eletti o in carica al momento della sua entrata in vigore, sulla base degli statuti emanati ante L. n. 240 del 2010, onde evitare, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento universitario, soluzioni di continuità nell’azione di governo e nella legale rappresentanza delle università.

La disposizione dell’art. 2, comma 9, ha, tra l’altro, già spiegato i suoi effetti transitori ed eccezionali nei confronti del past rettore Antonino Recca, in carica il 21 luglio 2011 (anno accademico 2010/2011), giacché rieletto il 27 aprile 2009 (per il quadriennio accademico 1.11.2009/31.10.2013) sulla base dello statuto emanato (con decreto rettorale n. 1885 del 6 maggio 1996 e ss. mm. e ii.) ante L. n. 240/2010. Il prof. Recca è così rimasto in carica sino all’11 marzo 2013 (anno accademico 2012/2013), data delle sue dimissioni anticipate rispetto alla naturale scadenza del 31 ottobre 2013 (fatta salva proprio dall’art. 2, comma 9, quarto periodo, L. n. 240 del 2010).

Il rettore Giacomo Pignataro è stato invece eletto il 28 febbraio 2013 ed è stato nominato il 13 marzo 2013 (decreto ministeriale n. 163 del 2013) sulla base dello statuto (espressamente citato anche nel decreto ministeriale di nomina) emanato (con decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011 e ss. mm. e ii.) ex L. n. 240/2010 (e del successivo regolamento elettorale, emanato con decreto rettorale n. 5340 del 23 dicembre 2011 e ss. mm. e ii.); statuto poi definitivamente annullato con sentenza costitutiva del C.G.A. n. 150/2015. Tale sentenza, come è ovvio (e per esplicita volontà del Supremo Giudice amministrativo), ha comportato la caducazione automatica di tutti gli atti connessi e conseguenziali legati allo statuto da necessario rapporto di presupposizione logico-giuridico, come il regolamento elettorale e le elezioni rettorali.

A ciò si aggiunga che il decreto ministeriale n. 163 del 2013 di nomina del prof. Giacomo Pignataro prendeva espressamente atto della pendenza dell’appello al C.G.A. promosso dal Ministero e conclusosi poi con la sentenza costitutiva di annullamento n. 150/2015.

È dunque chiaro che la disposizione dell’art. 2, comma 9, L. n. 240 del 2010 non può applicarsi (estensivamente o analogicamente) al mandato oggi solo “apparente” del rettore Giacomo Pignataro, perché regolante fattispecie diversa (quanto ai presupposti) e transitoria, e perché la sua nomina è stata automaticamente travolta dalla sentenza costitutiva di annullamento n. 150/2015 (ai cui esiti era almeno implicitamente condizionata, vds. decreto ministeriale di nomina n. 163 del 2013).

Ma v’è di più!

Ad impedire comunque l’operatività dell’art. 2, comma 9, L. n. 240/2010, che certo non ha le caratteristiche di norma inderogabile dall’autonomia statutaria, in quanto semplicemente norma di favore rispetto ad un certo gruppo di rettori italiani (quelli in carica al momento dell’adozione degli statuti, come sopra specificato), si pone il chiaro disposto dell’art. 42, comma 1, dello Statuto vigente, che è sia espressione dell’autonomia statutaria (art. 33, comma sesto, Cost. e art. 6, comma 1, L. n. 168/1989) dell’ateneo catanese, sia conseguenza della sentenza costitutiva di annullamento del C.G.A. n. 150/2015.

In esecuzione della sentenza n. 150/2015, l’Università degli studi di Catania ha emanato (con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 – doc. 2 –) il nuovo statuto, che all’art. 42, comma 1, recita: “Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale, il rettore avvia la costituzione dei nuovi organi statutari”.

Tra i nuovi organi statutari, ai sensi dell’art. 5 del nuovo statuto adottato sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 240/2010, non può dubitarsi che rientri expressis verbis in primo luogo il rettore.

L’art. 42, comma 1, cit. non lascia dunque adito a dubbio alcuno: l’Università degli studi di Catania ha riconosciuto l’obbligo nascente dalla sentenza costitutiva di annullamento del C.G.A. n. 150/2015 e si è ad essa conformata, dichiarando incondizionatamente l’obbligo di avviare le procedure di costituzione dei nuovi organi statutari (collegiali e monocratici che siano) e prevedendo un “regime transitorio” differenziato solo per la costituzione del nuovo Senato accademico e del nuovo Consiglio di amministrazione (art. 42, comma 3, Statuto vigente).

Il prof. Giacomo Pignataro non ha però dato corso alle procedure suddette, in primis a quella per l’elezione del rettore, dando adito alla presente azione avverso il silenzio.

Né il rettore Giacomo Pignataro, unico soggetto uti singulus a ciò legittimato ed interessato, ha impugnato, nel termine di legge, l’art. 42, comma 1, del nuovo statuto direttamente lesivo di un suo preteso, ma insussistente, diritto alla permanenza in carica, oltre il periodo necessario per la conclusione delle procedure di costituzione dei nuovi organi statutari (collegiali e monocratici).

Anzi il prof. Giacomo Pignataro, in qualità di presidente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e di rettore, ha prestato espressa acquiescenza alla predetta disposizione almeno in tre momenti provvedimentali, e cioè approvandola nelle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2015 ed emanandola con il decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015”.

Sia il TAR che il CGA hanno ritenuto pienamente sussistente l’interesse a agire della sottoscritta prof.ssa Elia anche per fare dichiarare l’obbligo di nuove elezioni rettorali, superandosi così l’infondata eccezione basata sull’art. 2, comma 9, della legge 240/2010, eccezione che oggi il prof. Pignataro vorrebbe reintrodurre sotto le mentite spoglie di una richiesta di chiarimenti sempre al CGA.

In particolare, proprio il CGA “viste le memorie difensive” e “visti tutti gli atti di causa” ha già dichiarato l’obbligo di avviare le “procedure di ricostituzione degli Organi statutari”, senza eccezione alcuna e, in particolare, senza eccezione per il rettore (organo statutario monocratico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, espressamente richiamato dall’art. 2, comma 8, della legge 240/2010).

Dunque, il prof. Pignataro, lungi dal realmente necessitare di chiarimenti sul contenuto della sentenza, sta spingendo l’Ateneo verso l’ennesima azione giudiziale, contenente un inammissibile bis in idem, defatigante e inutile per l’interesse dell’Università e rivolta al più a fornirgli una mera scusa, tanto banale quanto infondata, per non ottemperare, entro il 28 agosto 2016, all’avvio delle procedure di elezione del futuro (legittimo) rettore.

A questa azione, dilatoria e soprattutto temeraria, la sottoscritta prof.ssa Elia si opporrà nelle opportune sedi, chiedendo lei, altresì, al CGA l’immediato insediamento del Commissario ad acta, vista la già dichiarata, alla Comunità universitaria ed agli organi di stampa, volontà del prof. Pignataro di inottemperanza alla sentenza n. 243/2016, per ciò che attiene al rinnovo delle elezioni rettorali.

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