Enti locali in pre-dissesto |Il punto degli esperti - Live Sicilia

Enti locali in pre-dissesto |Il punto degli esperti

L'analisi dell' Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'Anci.

ROMA – L’IFEL, a margine della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 9 giugno scorso, ha fatto il punto in tema di Enti in pre-dissesto e sulla facoltà di ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento dei residui. Come noto, la formulazione del co. 714 della Legge di Stabilità 2016 ha generato non pochi dubbi interpretativi, specie alla luce della combinata lettura del passaggio in cui si conferisce facoltà agli Enti di “rimodulare o riformulare” il piano di riequilibrio su un arco di tempo trentennale e dell’inciso in cui si àncora l’efficacia di detta rimodulazione o riformulazione alla durata massima (10 anni) che l’art. 243-bis TUEL prevede per il piano stesso.

Ad aumentare la confusione interpretativa, sottolinea la Fondazione, sono intervenute diverse pronunce della Corte dei Conti (in particolare, la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG), che hanno escluso la possibilità, per gli Enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. pre-dissesto) prima del 2015, di correggere e prolungare in 30 anni il ripiano del disavanzo già determinatosi a seguito della ricognizione straordinaria dei residui operata, ai sensi dell’art. 243-bis TUEL, al momento di avvio della procedura di riequilibrio.

L’ANCI ritiene, invece, che l’obiettivo che il Legislatore vuole perseguire con la norma in oggetto sia quello di superare un’asimmetria di trattamento tra la generalità degli Enti e quelli che hanno avviato la procedura di riequilibrio prima della generalizzata entrata in vigore dell’armonizzazione contabile.

Sulla base di tali presupposti, l’Associazione ha ribadito la necessità di risolvere quanto prima l’incertezza che sta permeando le modalità di implementazione del co. 714. A tal fine, quindi, ha proposto di eliminare, dal disposto del co. 714, l’inciso in cui si fa riferimento alla durata massima del piano di riequilibrio, al fine di evitare la sterilizzazione della norma in oggetto, ovvero di valutare l’opportunità di intervenire sull’art. 243-bis, co. 5 del Testo Unico, rendendo la durata massima del piano di riequilibrio coerente con quella prevista per il ripiano del disavanzo da riaccertamento.

 


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