Inchiesta Tax Free, le precisazioni dei difensori di Impallomeni - Live Sicilia

Inchiesta Tax Free, le precisazioni dei difensori di Impallomeni

La nota degli avvocati Andrea Gianninò e Giuseppe Napoli.

Il diritto di replica
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CATANIA – In relazione all’articolo di stampa pubblicato in data sabato 18/04/2017 i difensori del Dott. Filippo Impallomeni, Avv. Andrea Gianninò e Avv.Giuseppe Napoli, ritengono opportuno significare quanto segue: in relazione alla sentenza con la quale veniva accolto il ricorso presentato dalla Golden Car in liquidazione, la pubblica accusa contesta  di avere, in concorso con gli altri correi, emesso il provvedimento in brevissimo tempo e sulla base di “falsi presupposti”.La difesa si propone, viceversa, di dimostrare che i tempi entro i quali il Dott. Impallomeni decideva i ricorsi erano pressocchè gli stessi quando il ricorso veniva proposto da Società con personalità giuridica ovvero quelli riguardanti importi superiori ad € 51.645,69 (elementi ricorrenti entrambi in tutti i ricorsi contestati),atteso che l’art. 30 del Decr.Legisl.31.12.1992, n°546 crea una corsia  privilegiata per tali controversie, prevedendo l’obbligo per il Presidente di sezione di trattare, almeno in una udienza per ogni mese, tali specifici ricorsi.La difesa si propone in oltre di dimostrare che la decisione è corretta nel merito , perché esiste copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce il percorso argomentativo seguito dal Giudice Impallomeni.Quanto alle due  sentenze riferibili agli sgravi per il Sisma 90 con le quali il Giudice Impallomeni accoglieva i ricorsi presentati nell’interesse della Virauto, diversamente da quanto ipotizzato in sede di richiesta per l’applicazione delle misure cautelari , adesso non si contesta più la legittimità del provvedimento adottato, quanto i tempi di trattazione che la Pubblica Accusa assume essere più brevi rispetto alla media dei tempi di trattazione e decisione di ricorsi dello stesso genere.Anche in questo caso la difesa si propone di dimostrare:

  1. E’ il segretario della Cancelleria della Commissione Tributaria Provinciale, e non il Giudice Impallomeni, che assegna i ricorsi alle sezioni sulla base della normativa già richiamata;
  2. E’proprio la normativa in oggetto che obbliga i singoli Presidenti di ciascuna sezione a calendarizzare i ricorsi tenendo conto delle caratteristiche degli stessi.

Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene i nove ricorsi presentati da diverse società riconducibili, secondo l’ipotesi accusatoria, anche a Virlinzi Giuseppe, e decisi in tempi brevi. Si tratta invero di ricorsi presentati da Società di Capitali , quindi persone giuridiche, per le quali valgono i principi e i criteri fissati dall’art. 30 del Decr.Legisl.31.12.1992,n°546 e recepiti in tutte le risoluzioni indirizzate ai Presidenti di sezione e che ogni anno vengono emanate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

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