La guerra per il seggio: il ricorso di Santo Primavera contro Giuffrida

La guerra per il seggio: il ricorso di Santo Primavera contro Giuffrida

Questa mattina convocata una conferenza stampa ad hoc.

CATANIA. A tenere banco è la sentenza del Tribunale di Palermo che ha dichiarato ineleggibile il deputato regionale ripostese Davide Vasta (ma la sentenza non è immediatamente esecutiva visto che è immediatamente scattato il ricorso), a favore di Salvatore Giuffrida, primo dei non eletti nella lista “De Luca Sindaco di Sicilia- Sud chiama Nord” nella circoscrizione di Catania.

E’ stato lo stesso Giuffrida a fare ricorso chiamando in causa l’ineleggibità di Davide Vasta – “in quanto – come si legge nella sentenza – anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e anche dopo il momento dell’elezione, aveva rivestito la qualifica di consigliere di amministrazione, con delega, della C.O.T. Società cooperativa che non solo avrebbe goduto di autorizzazioni e sovvenzioni statali e regionali, ma intratterrebbe rapporti economici e contrattuali con enti statali e con la Regione Sicilia stessa, godrebbe di contributi statali e di agevolazioni per finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia”.  

Ma Giuffrida non è stato il solo a fare ricorso in Tribunale, con lui anche Santo Primavera candidato alle scorse elezioni e secondo dei non eletti nella stessa lista, che aveva attaccato frontalmente l’allora neo deputato ripostese e lo stesso Salvatore Giuffrida definendoli “ineleggibili in nuce”.

Dopo le prime dichiarazioni a caldo ieri sera, Primavera è tornato sull’argomento questa mattina e in conferenza stampa, ha annunciato ricorso nei confronti di Salvatore Giuffrida spiegandone i motivi:
“Il dott. Giuffrida, – ha dichiarato Primavera – uno dei pochissimi dirigenti di seconda fascia della Regione Siciliana, in piena campagna elettorale a capo della sede della Presidenza di Catania, con funzioni di assistenza al Presidente di Regione Musumeci ed agli assessori a quel tempo in carica, fra l’altro avente ricorso pendente per la posizione di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per gli affari extraregionali, tace sulla sua presunta aspettativa, nulla in diritto perché mai autorizzata dal suo datore di lavoro, e fra l’altro oltre il termine di cui all’art. 8-10 della legge 29 del 1951.

Infatti, Giuffrida ha cercato di utilizzare un dettato normativo nato per scopi di tutela e non di guarentigia quale l’art. 10 bis, non riferibile assolutamente al suo caso. E su ciò già la Suprema Corte è stata chiara. Il Dott. Giuffrida omette che il Tribunale di Palermo ha dichiarato che “Rimane quindi preclusa allo stato la possibilità di dichiarare l’ineleggibilità del primo dei candidati non eletti, in specie di Giuffrida Salvatore”, solo perché ancora non proclamato. Ciò sarà materia di Corte di Appello e Cassazione ed eventualmente appena proclamato di ricorso”.


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