L'argine di Orlando | contro odio e paura - Live Sicilia

L’argine di Orlando | contro odio e paura

Che cosa ha detto davvero il sindaco di Palermo.

Semaforo Russo
di
5 min di lettura

“…Al fine di evitare applicazioni ultronee delle nuove norme, che possano pregiudicare proprio l’attuazione di quei diritti ai quali lo scrivente responsabilmente faceva riferimento e ossequio, Le conferisco mandato di approfondire, nella Sua qualità di Capo Area dei Servizi al Cittadino, tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall’applicazione della citata L.132/2018 e, nelle more di tale approfondimento, impartisco la disposizione di SOSPENDERE, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge 132/2018, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, rifermento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica”.

E’ questo il passaggio delicato, ma al contempo qualificante dell’intera direttiva sotto riportata integralmente (evitiamo di scaldarci sul “sentito dire” o sul riferimento strumentale ai problemi di Palermo che tali ovviamente rimangono e che devono essere risolti), con il quale il sindaco di Palermo Leoluca Orlando esprime le proprie valutazioni sul cosiddetto “decreto sicurezza” targato Matteo Salvini ritenuto da Orlando “un provvedimento disumano e criminogeno che elimina la protezione internazionale e trasforma i legali in illegali”, in quanto impedisce ai richiedenti asilo di potersi iscrivere all’Anagrafe dei Comuni con conseguente negazione di servizi essenziali (scuola, sanità, ecc.).

L’ho voluto riportare nella sua precisa formulazione per sgombrare il campo, intanto, da qualunque volontà di “disubbidienza civile” o strettamente politica per concentrarci sull’ordine di SOSPENSIONE (non di disapplicazione) delle norme in questione nelle “more ” dell’approfondimento chiesto dall’inquilino di Palazzo delle Aquile al capo area dei Servizi al Cittadino. Il tema è: cosa succederà dopo “l’approfondimento” degli uffici comunali competenti, positivo o negativo, sull’applicazione delle disposizioni “incriminate”?

Cosa farà Orlando? Deciderà a quel punto di passare dalla “sospensione” alla disapplicazione per attendere consapevolmente un provvedimento di rimozione dalla carica (ricordiamoci che il sindaco in materia anagrafica è ufficiale del governo e non può decidere di non applicare una legge dello Stato) per impugnarlo e chiedere al giudice di sollevare incidentalmente una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta di parti della legge 132/2018? Si dimetterà per non apporre la sua firma ad atti per lui lesivi della Costituzione intestandosi una battaglia politica e morale in favore dei diritti umani universalmente in astratto riconosciuti e violati dal governo italiano?

Più volte ho denunciato la deriva oggettivamente discriminatoria della visione salviniana in materia di immigrazione e il ruolo colpevolmente subalterno del M5S, criticando non solo il decreto sicurezza ma il complessivo atteggiamento ostile del leader della Lega nei confronti degli stranieri in cerca di un futuro migliore. Per essere ancora più chiari, avrei potuto scrivere un articolo emozionale pieno zeppo di considerazioni di aperto sostegno all’iniziativa di Orlando sostanziato da ragioni che sarebbero state subito tacciate di “finto buonismo” dalla marea di seguaci vecchi e nuovi del neo messia battezzato un dì nelle acque del Po.

Il punto è, invece, un altro: capire come una posizione di carattere amministrativo – seppure giuridicamente argomentata sul piano del diritto e della giurisprudenza costituzionale e impregnata di fede nei valori contenuti nella nostra Carta fondamentale – possa trasferirsi a una azione “popolare” a tutela del basilare principio di umanità che non può non caratterizzare una democrazia costruita sul riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, di qualunque persona.

Sotto tale aspetto la posizione assunta da Orlando, da Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e da numerosi sindaci è di vitale importanza per porre un argine all’irrazionale ondata di paura mista a odio, spacciata per bisogno di sicurezza e sfociata in espliciti atti di razzismo in qualunque angolo d’Italia, verso una minaccia, quella di un’invasione in massa di ladri, stupratori e portatori di malattie guarda caso con il colore della pelle diverso, creata e alimentata artatamente per scopi elettorali e al fine di un pericoloso mantenimento del potere ad ogni costo.

Posizione di vitale importanza, sì, ma non sufficiente se poi relegata a diatribe giuridiche sull’interpretazione di articoli e commi di leggi senza determinare una mobilitazione civile, una presa di coscienza collettiva di singoli e gruppi sociali che riaffermi indiscutibilmente il principio di uguaglianza tra gli esseri umani.

 La circolare

Al Sig. Capo Area Servizi al Cittadino SEDE

OGGETTO: Procedure per residenza anagrafica degli stranieri.

Nella mia qualità di Sindaco della Città di Palermo, da sempre luogo di solidarietà e di impegno in favore dei diritti umani, in coerenza con posizioni assunte e atti deliberativi adottati da parte di questa Amministrazione comunale, che considera prioritario il riconoscimento dei diritti umani per tutti coloro che comunque risiedono nella nostra città, Le sottopongo una richiesta di ponderazione e una precisa indicazione riguardo alla Legge 132/2018.

Tale impianto normativo continua a suscitate riflessioni, polemiche e allarmi diffusi anche a livello internazionale per il rischio di violazione dei diritti umani in caso di errata applicazione, con grave pericolo di violazione anche della legge umanitaria internazionale.

A tal proposito si richiama la nostra Carta costituzionale (mi piace qui ricordare che quest’anno si è celebrato il 70° anniversario della entrata in vigore) con particolare riferimento all’art. 2 (laddove il rifiuto di residenza anagrafica limita il soggetto nell’esercizio della partecipazione alle formazioni sociali); all’art. 14 (laddove l’inviolabilità del domicilio verrebbe incisa da un provvedimento negativo in materia anagrafica); all’art. 16 (laddove la libertà di movimento verrebbe condizionata, se non addirittura disumanamente compressa, in caso di incisione del diritto di residenza oltre ogni ragionevole protezione di altri interessi pubblici eventualmente concorrenti); all’art. 32 (laddove il diritto alla salute potrebbe essere meno garantito in ragione della differente area di residenza anagrafica, o peggio, della mancanza assoluta di residenzialità formale). Non solo: è la giurisprudenza stessa della Corte Costituzionale che da sempre afferma e statuisce “che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (…) In particolare, per quanto qui interessa, ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive” (Sentenza n. 148/2008; si vedano altresì le sentenze n. 203/1997, n. 252/2001, n. 432/2005, n. 324/2006).

Ebbene, al fine di evitare applicazioni ultronee delle nuove norme, che possano pregiudicare proprio l’attuazione di quei diritti ai quali lo scrivente responsabilmente faceva riferimento e ossequio, Le conferisco mandato di approfondire, nella Sua qualità di Capo Area dei Servizi al Cittadino, tutti i profili giuridici anagrafici derivanti dall’applicazione della citata L.132/2018 e, nelle more di tale approfondimento, impartisco la disposizione di SOSPENDERE, per gli stranieri eventualmente coinvolti dalla controversa applicazione della legge 132/2018, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona con particolare, ma non esclusivo, rifermento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica.

 

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI