L'incidente e il tassista assolto | La nota del legale della vittima - Live Sicilia

L’incidente e il tassista assolto | La nota del legale della vittima

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota dell'avvocato Antonino Bongiorno, legale delle parti civili costituite nel processo che ha visto assolvere in primo grado un tassista dall'accusa di omicidio colposo per un incidente mortale a Palermo in cui perse la vita Pietro Calsabianca, 52 anni, mentre era in sella alla sua moto. (Qui il servizio di cronaca).

PALERMO Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota dell’avvocato Antonino Bongiorno, del Foro di Palermo, legale delle parti civili costituite nel processo che ha visto assolvere in primo grado un tassista dall’accusa di omicidio colposo per un incidente mortale a Palermo in cui perse la vita Pietro Calsabianca, 52 anni, mentre era in sella alla sua motocicletta (clicca qui per leggere il servizio di cronaca).

Ecco la nota integrale.

Il sottoscritto avvocato, nella qualità di difensore delle parti civili costituite nel procedimento penale a cui l’articolo indicato in oggetto si riferisce, rileva che il citato resoconto giornalistico, inserito nell’edizione odierna, stupisce e profondamente turba i congiunti del povero Calsabianca Pietro, nato a Palermo il 08/12/1963 e deceduto, a seguito dell’incidente stradale con esiti mortali, verificatosi in Palermo, in data 17/08/2009, avvenuto tra il Taxi FIAT ULISSE, targato BY 176 WB, condotto dal Sig. Chifari Antonio ed il motociclo MOTO GUZZI, targato SI 084908, condotto dal citato de cuius. Il resoconto giornalistico a cui faccio riferimento trae certamente spunto dal dispositivo della sentenza emessa dal Giudice Monocratico, il Dott. Vittorio Alcamo, in data 21/01/2016, a seguito di ben quattro ore di Camera di Consiglio, che sarebbe stato opportuno citare testualmente.

Esso è il seguente: “SENTENZA Visti gli articoli di legge in epigrafe, 530 2° co. c.p.p.

ASSOLVE

Chifari Antonio dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste. Dispone la trasmissione degli atti in copia all’ufficio del P.M. in sede per quanto di competenza in ordine a Dominici Pietra ed Orofino Fabio in relazione ai delitti di calunnia e falsa testimonianza. Visto l’art. 544 co.3 c.p.p.; Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza”.

Senza volere entrare, in questa sede, nel merito della decisione assunta dal Dott. Vittorio Alcamo, che sarà oggetto di impugnazione una volta lette le motivazioni della stessa, dalla lettura del Vostro resoconto giornalistico l’ignoto conoscitore della vicenda potrebbe, anzi sicuramente può, avere l’idea che la vicenda di cui trattasi tragga spunto da un sinistro stradale che non abbia alcuna veridicità e questo è inaccettabile. Così come potrebbe fare intendere che i testimoni delle parti civili costituitesi siano stati artatamente rinvenuti all’uopo, unicamente ai fini risarcitori. Nulla di tutto ciò è vero od è certo processualmente. Il sinistro stradale accaduto il 17/08/2009 è un fatto incontrovertibile ed inconfutabile. Esso ha visto la morte del Sig. Calsabianca Pietro (anni 46 alla data dell’evento). Il Sig. Calsabianca decedendo ha lasciato, tra gli altri, la moglie che allora aveva anni 43, un figlio di appena 7 anni ed un altro di appena 20 anni. 

Ritengo opportuno pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, chiedere alla Spett.le redazione di Live Sicilia di pubblicare questa mia replica, a tutela dell’immagine ed a tutela del profondo cordoglio dei familiari tutti del povero Calsabianca Pietro. Essi sono ancora profondamente turbati, sia per l’esito infausto della sentenza, sia per quanto giornalisticamente da Voi riferito, che purtroppo ha dato adito già oggi ad illazioni e commenti pubblici che ad avviso di questo difensore, in rappresentanza degli interessi dei propri assistiti, sono da ritenersi assolutamente inammissibili, sia pur anche nel rispetto delle opinioni di un pubblico così vasto come quello a cui si rivolge la Vostra testata giornalistica. Grazie. Avv. Antonino Bongiorno

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