L'interdittiva al genero del boss | Il Tar annulla il provvedimento

L’interdittiva al genero del boss | Il Tar annulla il provvedimento

L’interdittiva al genero del boss | Il Tar annulla il provvedimento

Per i giudici amministrativi non ci sono gli elementi per giustificare il provvedimento della Prefettura.

PALERMO – La parentela con un esponente della mafia non basta per giustificare un’informativa antimafia negativa. Lo ha stabilito il Tar della Sicilia annullando l’interdittiva antimafia e riammettendo nel mondo degli affari l’impresa assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi. Il giudice amministrativo ha stabilito l’annullamento dell’interdittiva della Prefettura e della cancellazione dal registro delle imprese artigiane disposta dalla Camera di Commercio. Annullata anche la revoca degli incentivi che il Gse, Gestore dei servizi energetici, conferiva all’azienda per l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico.

E pensare che la decisione della prefettura di interdire l’impresa era arrivata a seguito di un procedimento con cui la stessa impresa chiedeva alla Prefettura di essere iscritta nella White list, l’elenco delle aziende esenti da rischio d’infiltrazione mafiosa. Gli uffici del Ministero dell’Interno hanno però valutato che piuttosto che riconoscere  l’impresa come pulita sarebbe stato meglio farla chiudere.

L’impresa colpita dall’interdittiva è una società di persone composta per due terzi dal padre e per uno dal figlio. Quest’ultimo, socio lavoratore nell’azienda familiare, è sposato con la figlia di un boss. Quando la Prefettura è stata chiamata a valutare se concedere o meno la certificazione antimafia all’impresa si è imbattuta nelle carte di un sequestro compiuto alla donna. L’atto giudiziario riguardava un terreno agricolo e un’Audi A4 di seconda mano. I beni per i giudici sarebbero stati riconducibili al patrimonio del capomafia e così andavano sottoposti alla misura cautelare.

Questo elemento però, per i magistrati del Tar non basterebbe a giustificare il provvedimento prefettizio. Infatti il genero del boss secondo quanto sottolineano i giudici “non è mai stato imputato, e nemmeno indagato, per il reato di intestazione fittizia dei beni”.

C’è di più. Il giovane sarebbe entrato in società con il padre dopo le dimissioni dello zio. Questa circostanza risulterebbe “fisologica” e non potrebbe così far pensare a delle operazioni connesse alla mafia. Al peso che avrebbe il figlio nelle scelte aziendali è dedicato un altro punto della sentenza. “La sua qualità di socio di minoranza -scrivono i giudici – non è idonea a consentirgli una posizione dominante nelle decisioni imprenditoriali; ma nemmeno è soltanto postulato che egli eserciti “di fatto” compiti gestionali e di amministrazione”. Il padrone dell’azienda, per il Tar, insomma, è il padre dell’uomo che è socio fondatore e amministratore unico dell’impresa da 40 anni.

Così, alla fine del loro ragionamento i magistrati amministrativi mettono assieme tre elementi: il fatto che non si può provare che il figlio eserciti qualche potere sull’attività imprenditoriale e il fatto che non ci sono prove delle possibili infiltrazioni mafiose del titolare. A questo si somma che entrambi i soci sono incensurati e che non “vengono poste in evidenza eventuali frequentazioni controindicate (se si eccettua il rapporto tra genero e suocero)”. Essere consuocero di un boss, in questo caso, insomma, non può essere un indizio utile per far pensare che ci siano legami con la mafia. Ecco perché tutti gli atti che hanno colpito l’impresa sono stati annullati

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