PALERMO – L’assunzione sarebbe arrivata senza passare da un concorso. E così, il Tar ha bloccato le stabilizzazioni dei medici del 118 in Sicilia, decisa dall’assessore regionale Ruggero Razza.
La storia, a tratti paradossale, emerge da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale siciliano che ha deciso di annullare il decreto dell’assessore alla Salute dell’11 dicembre 2018, con il quale la Regione puntava a favorire il superamento del precariato nel sistema siciliano dell’emergenza-urgenza.
I giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Federazione italiana medici di medicina generale. Pur potendo “concordare sull’esigenza di superamento del precariato – scrive il Tar in sentenza -, è abbastanza evidente, giova ribadirlo, che un mero atto amministrativo non può derogare alle norme di settore, le quali impongono che l’accesso al corso di formazione in medicina generale avvenga mediante superamento del relativo concorso”. Con il decreto infatti, la Regione, avrebbe finito per contrastare con le regole nazionali ed europee in tema di formazione dei medici anche se con lo scopo di stabilizzare i medici sostituti nell’emergenza 118.
Il decreto dell’assessore
La questione è quanto mai complessa. Con il decreto di circa un anno fa, l’assessorato di Piazza Ottavio Ziino puntava a consentire l’accesso ai corsi di specializzazione in medicina generale anche ai “medici sostituti dell’emergenza 118” con un’anzianità di servizio di almeno 18 mesi nelle aziende sanitarie. Questi medici avrebbero dovuto avere l’attestato d’idoneità relativo all’emergenza sanitaria territoriale, l’attestato Est. Con questi titoli, i medici sarebbero entrati nel corso di specializzazione senza fare un concorso e in sovrannumero rispetto ai posti previsti per la medicina generale. Poi questi medici sarebbero entrati nella graduatoria utile per lavorare nel sistema del 118, sebbene in coda rispetto ai “diplomati ordinari”.
I vincitori di concorso superati.
L’esito, al di là della teoria, però, fanno notare i magistrati amministrativi, sarebbe stato del tutto paradossale. Negli ultimi dieci anni, infatti, in Sicilia non sono stati fatti corsi Est, necessari per entrare nel 118. Così, ha potuto farli solo chi non avendo vinto il corso per la specializzazione (che obbliga a una frequenza a tempo pieno), ha potuto conseguire l’attestato in altre regioni. Fra questi, anche alcuni professionisti che hanno potuto seguire un corso del Cefpas, che dopo un’interruzione si è concluso nel 2019. “Gli unici soggetti in possesso dell’attestato Est – sottolineano i giudici – erano i medici, che, non avendo superato il concorso per l’ammissione al corso di medicina generale, avevano potuto recarsi in altre Regioni per conseguire tale titolo”.
Insomma, i soggetti entrati nella specializzazione grazie “alla deroga” (e che quindi hanno avuto il tempo di ottenere l’attestato) avrebbero finito per sorpassare i medici impegnati nella scuola di specializzazione dove erano entrati per concorso. Non solo. Secondo i giudici, i vincitori della selezione di ammissione alla specializzazione sarebbero stati comunque penalizzati “dall’immissione di un numero di corsisti superiore rispetto a quello programmato sulla base delle possibilità formative e dei possibili sbocchi occupazionali”. Troppi quei medici, per l’offerta di lavoro in Sicilia.
Il decreto dell’assessore non può superare la legge
Per i giudici, come detto, il decreto andava annullato anche perché in contrasto con la legge statale e le direttive europee “finalizzate a garantire il rispetto di standards uniformi in materia del conseguimento di un titolo utilizzabile in tutti i paesi europei, in considerazione della libera circolazione dei servizi, non può essere derogata con un provvedimento amministrativo”.
Le deroghe possono essere contenute solo in apposite leggi dello Stato. Il decreto assessoriale ha fatto riferimento a un decreto legge del 2019, il cosiddetto decreto Calabria, che consentiva qualcosa di simile. In quel caso però, sottolinea il Tar, la norma consentiva l’accesso agli idonei non vincitori: “Soggetti che hanno, comunque, – si legge nella sentenza – superato le prove selettive, ma non si sono collocati in posizione utile”. Insomma, l’obbligo del concorso non si può aggirare.