Palermo, ex marito vince la causa: l'Inps paga l'assegno sociale

Marito separato vince la causa contro l’Inps: gli spetta l’assegno sociale

La decisione del giudice del lavoro

PALERMO – “Presupposto unico e indefettibile del diritto all’erogazione dell’assegno sociale è lo stato d’indigenza”, così scrive il giudice del lavoro di Palermo.

Accolto il ricorso di un coniuge separato, assistito dall’avvocato Salvo Costa, a cui è stato riconosciuto l’assegno dopo essersi separato dalla moglie.

L’Inps aveva respinto la domanda per due ragioni: l’ex moglie ha una pensione che supera i 20 mila euro all’anno e può dargli il mantenimento e l’uomo percepisce 19 mila euro all’anno dalla locazione di un immobile.

Nel primo caso la cifra è stata confermata, ma l’ex moglie non è in grado di sostenere economicamente l’uomo. Non è stato provato, invece, il reddito derivante dall’affitto. Una volta raggiunti i 67 anni di età e accertata l’indigenza so ha diritto all’assegno sociale che è “una prestazione insista nel sistema si sicurezza sociale dello Stato”.

“Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale – scrive il giudice Giovanni Lentini – spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e di alimenti, vi abbia
rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”.

Ed ancora: “Una volta dimostrato il diritto (per motivi anagrafici e reddituali) alla corresponsione, l’eventuale condotta fraudolenta mirata al conseguimento senza averne diritto, deve essere accertata e
dimostrata dall’ente erogante.
Così, accertata la non rispondenza al vero dello stato di indigenza della
coniuge, percettrice di dignitosa pensione, a fronte della documentata separazione senza mantenimento del ricorrente a carico della stessa, spetta all’Istituto dimostrare la natura fraudolenta di tale circostanza, non potendo essere in sé e per sé considerata, che una mera petizione di principio”.


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