PALERMO – Il Comune di Palermo aveva inviato un avviso di accertamento milionario. Ma la Panormus 2000 non dovrà sborsare nemmeno uno degli oltre 4,7 milioni di euro contestati. A deciderlo è stato la Commissione tributaria regionale che ha accolto il ricorso presentato dalla società che ha gestito il parcheggio del Tribunale del capoluogo contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il primo grado della giustizia dei tributi.
Nel 2017 l’amministrazione comunale di Palermo ha inviato alla Panormus 2000 l’avviso con cui chiedeva di pagare il conto per l’occupazione del suolo pubblico del parcheggio. Il suolo comunale impiegato dai parcheggi gestiti dalla Panormus 2000 veniva calcolato in 31339 metri quadrati, per cui, stando ai calcoli del Comune, la società avrebbe dovuto sborsare oltre 3 milioni per il pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e oltre 1,7 milioni per il pagamento delle sanzioni di omessa denuncia e omesso pagamento.
Per gli uffici di Palazzo delle aquile, la tassa andava pagata per numerose ragioni: la società avrebbe occupato infatti abusivamente il suolo pubblico dato che nei suoi confronti non si poteva applicare l’esenzione che è prevista quando l’occupazione del suolo pubblico si tiene negli interessi del Comune. E in primo grado la difesa pubblica ha tenuto dato che i giudici della Commissione provinciale hanno mantenuto in piedi d’avviso di accertamento riducendo però la superficie sulla base della quale andava calcolata la tassa e le sanzioni.
La società, difesa dall’avvocato Alessandro Dagnino, è così ricorsa al secondo grado e in questa sede i giudici hanno accolto tutti i punti sollevati dal contribuente. Anzitutto la Commissione provinciale ha sindacato l’avviso di accertamento per mancanza di adeguata motivazione. I giudici però non si sono fermati agli elementi formali ma hanno pure spiegato che la tassa non era dovuta perché la Panormus 2000: quest’ultima, infatti, ha gestito il parcheggio nell’interesse del Comune.
C’è di più. Stando a quando affermano i giudici, il contribuente che deve pagare il suolo pubblico “deve godere in modo esclusivo degli spazi sottraendoli alla disponibilità pubblica. Nel caso che ci occupa – prosegue la Commissione regionale – non si configura tale peculiare situazione in quanto l’Ente concedente impone le tariffe, si riserva stalli ed in sintesi dispone di essi”. Anche se il parcheggio è gestito da un privato, insomma, il Comune conserva il potere sullo spazio occupato.