Era il 30 gennaio 1941 quando il regime fascista poneva un ulteriore mattone nella costruzione di uno Stato autoritario e illiberale.
Quel giorno veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto n. 12 che disciplinava l’Ordinamento giudiziario fascista voluto dal Ministro Dino Grandi con il quale si unificavano le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, ponendo fine ad una separazione che datava dal 1865.
Una scelta in linea con i principi ispiratori del codice di procedura penale dell’epoca, caposaldo del processo penale inquisitorio.
Per comprendere le ragioni di quella unificazione andrebbe riletta la relazione del Ministro Grandi che accompagnava il decreto n.12 con la quale si sottolineava che l’unificazione delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudici avrebbe rafforzato il regime fascista e avrebbe dato vita ad una “formazione del magistrato” che “sarebbe stata avvantaggiata dall’esercizio di entrambe le funzioni che offre il modo di perfezionarsi in tutti i campi del diritto”. Grandi precisava che nessuna altra scelta organizzativa sarebbe stata compatibile con il regime fascista.
Ebbene, contro tale impostazione, fin da quel 30 gennaio 1941, si è battuta la cultura giuridica democratica impegnata nella costruzione di uno Sato moderno capace di tutelare, in via prioritaria, i diritti inviolabili del cittadino.
Una dialettica, su questi temi, mai sopita tra opposte visioni dello Stato, dialettica che non è mancata neanche in seno al dibattito sviluppatosi all’interno della Costituente.
Anche in quella sede si confrontarono, sul tema della separazione delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudici, visioni contrapposte dello Stato e dei diritti dei cittadini che ruotavano intorno ad una fondamentale precondizione: la regolamentazione di una giustizia libera, in ogni suo attore, da ogni condizionamento da parte del potere esecutivo e di ogni altro potere.
I giuristi democratici e progressisti volevano che tale indipendenza ed autonomia venisse garantita sia ai giudici che ai pubblici ministeri, ma persero la battaglia (che, invece, avevano in precedenza vinto nella Commissione dei 75) e alla fine nella seduta plenaria della Costituente prevalse la formula che oggi leggiamo all’art. 101 della nostra Costituzione: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge.” I “giudici” e solo i “giudici”, non i pubblici ministeri. Nell’attuale art. 104 si utilizza, poi, il termine “magistratura”.
Nell’attuale Costituzione il pubblico ministero vede tutelata la propria indipendenza e autonomia in modo certamente più attenuato dovendosi affidare, in modo esplicito, alla sola previsione contenuta nel quarto comma dell’art. 107: “Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Occorre ricordare che all’articolo citato faceva compagnia la laconica (necessitata) VII disposizione transitoria della Costituzione: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente”. Il richiamo è all’ordinamento giudiziario voluto dal regime fascista.
La demolizione della visione fascista dell’amministrazione della giustizia è avvenuta con due fondamentali interventi sul processo penale: con il passaggio del sistema processuale penale dall’inquisitorio all’accusatorio, grazie all’iniziativa di Giuliano Vassalli, e poi l’introduzione dell’articolo 111 della Costituzione — il giusto processo — approvato alla fine degli anni Novanta, in una legislatura in cui la maggioranza era di centrosinistra.
Già la legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale del 16 febbraio 1987 n. 81 si proponeva di “attuare i principi della Costituzione” prevedendo al n. 3 del primo comma dell’art. 2 “la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento”.
Lo stesso articolo imponeva al giudice “l’obbligo di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori”.
La chiara consacrazione del giudice “terzo”, che deve essere altro rispetto sia al pubblico ministero che all’avvocato difensore.
L’art 111 della Costituzione prevede che: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”
Questi due fondamentali passaggi (ordinario e costituzionale) sono stati fortemente voluti dalla cultura giuridica democratica e progressista.
Con la modifica della Costituzione oggi in discussione si conclude un percorso intrapreso nel 1941 e, finalmente, le ragioni e i principi che hanno ispirato i “visionari” fondatori della cultura giuridica antifascista e democratica vengono scolpiti nella nostra Costituzione.
Nell’articolo sottoposto al vaglio degli elettori io sento rivivere la passione e la forza delle argomentazioni della cultura democratica e progressista che non riuscì a fare accettare la propria visione moderna e liberale alla maggioranza dei costituenti.
Si riconosce, finalmente, che anche i pubblici ministeri devono essere liberi e autonomi da ogni potere, a cominciare dal potere esecutivo o come oggi è in voga dire a-tecnicamente “dalla politica”.
Il testo del nuovo art. 104 che si sottopone ai cittadini è il seguente: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
I pubblici ministeri (la carriera requirente) godranno della stessa intangibile autonomia, (dalla “politica”), fino ad oggi riservata esplicitamente solo ai giudici.
Un giudice terzo, un pubblico ministero anch’esso libero e autonomo dalla “politica”, una dialettica processuale che vede contrapporsi su basi paritarie l’accusa e la difesa.
Una concezione della giustizia e del processo penale che un tempo appariva quasi “visionaria”, che non può trovare posto in uno stato autoritario, sprezzante delle libertà individuali.
Le argomentazioni di chi, legittimamente, non condivide la modifica costituzionale mi sembrano più frutto di una contingente passione politica che di una visione storica dell’evoluzione della dialettica tra i sostenitori di uno Stato autoritario e chi, invece, vuole tutelare i diritti dei cittadini.
A mio parere l’analisi delle norme che vanno in costituzione necessita “uno sguardo lungo” che superi la contingenza politica. Le norme costituzionali sono destinate a garantire le nostre libertà per un lasso di tempo che oltrepassa la durata dei governi e, forse, di intere stagioni politiche.
Con le norme sottoposte al referendum il governo (questo governo e quelli futuri) continuerà a non avere alcun ruolo nelle procedure che regoleranno l’elezione dei due CSM (uno per i PM e uno per i giudici, logica conseguenza delle separazioni delle carriere) e nell’elezione dell’Alta Corte.
La “politica” non avrà un peso maggiore rispetto ad oggi: nei due CSM i magistrati, esattamente come oggi, continueranno a costituire i due terzi dei componenti e i due organismi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica. Ripeto, esattamente come oggi.
Nell’Alta Corte disciplinare i giudici scelti tra i magistrati saranno 9 su 15, una maggioranza che offre ogni garanzia di tutela da ogni prevaricazione da parte della “politica”.
Un’ultima riflessione a proposito del sorteggio dei componenti togati nei due CSM che tanto sembra preoccupare i sostenitori del NO e considerato, invece, dai sostenitori del SI antidoto contro lo strapotere opprimente delle correnti. Una precisazione: la norma oggetto del referendum non dice che il sorteggio deve essere fatto tra “tutti” i magistrati.
Ovviamente una legge ordinaria (la famosa “politica”) dovrà regolamentare le modalità e individuare tra quali magistrati effettuare il sorteggio. Una legge ordinaria, questa sì frutto della contingenza politica che risente degli esiti della competizione partitica, transeunte e dagli imprevedibili risultati.
Legge ordinaria che il Parlamento, la politica (questa volta senza virgolette) può modificare in ogni tempo con un percorso legislativo di facile momento.
Per cominciare, oggi potrebbero essere proprio le tanto vituperate correnti della magistratura a proporre un sorteggio le cui modalità siano ragionevoli e consentano di mandare a “governarli” colleghi di esperienza e comprovata saggezza.
Della riforma costituzionale non bisogna avere paura: poggia su solidi basi “edificate” dalla cultura giuridica democratica e progressista e, se approvata, sarà dichiarato incostituzionale ogni tentativo della “politica”, sia esso decreto o legge, che possa, anche in astratto attentare all’autonomia dei giudici e, ora, anche dei pubblici ministeri.

