Regionali, esclusione di Italia Sovrana e Popolare: il caso finisce in procura - Live Sicilia

Regionali, esclusione di Italia Sovrana e Popolare: il caso finisce in procura

I giudici del Cga trasmettono gli atti in tribunale

PALERMO- Ha uno strascico penale l’esclusione della lista Italia Sovrana e Popolare. I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga), respingendo l’appello presentato da Fabio Maggiore, candidato alla presidenza della Regione siciliana, hanno spedito gli atti alla procura di Palermo. I giudici amministrativi d’appello, presieduti da Rosanna De Nictolis (consiglieri Fabio Taormina, Carlo Modica De Mohac, Antonino Caleca e Marco Mazzamuto), oltre a confermare la decisione dei giudici del Tar di Palermo, e l’esclusione della lista per vizi di forma, confermando l’irregolarita’ nell’autentica del mandato alla presentazione della lista “in quanto la relativa sottoscrizione era autenticata da un avvocato e non corrispondeva a quanto richiesto” hanno chiesto un ulteriore indagine su quanto avvenuto.

Fabio Taormina, ConsigliereCarlo Modica de Mohac, ConsigliereAntonino Caleca, Consigliere, oltre a confermare la decisione dei giudici del Tar di Palermo, e l’esclusione della lista per vizi di forma, confermando l’irregolarita’ nell’autentica del mandato alla presentazione della lista “in quanto la relativa sottoscrizione era autenticata da un avvocato e non corrispondeva a quanto richiesto” hanno chiesto un ulteriore indagine su quanto avvenuto.

Tutto ruota a due note presentate il 28 agosto, due atti provenienti dallo stesso ufficio uno conforme a quanto prevede la norma regionale in materia elettorale e uno no. “La diversa modalita’ di redazione dei due atti, – si legge nella sentenza – formalmente provenienti dallo stesso ufficio e nel medesimo giorno, una conforme al modello normativo e l’altra manifestamente difforme, costituisce ulteriore elemento che fa dubitare non solo della veridicita’ del contenuto della nota esibita dalla parte, ma anche della sua autenticita’. In conclusione, la nota del 28 agosto, non risponde al paradigma normativo e percio’ solo non puo’ essere considerata atto pubblico avente fede privilegiata. E’ un atto affetto da gravi irregolarita’, che non sono tollerabili in materia elettorale, e, dovendosi a ragione dubitare della sua autenticita’, il Collegio, quale pubblico ufficiale, si vede obbligato a disporne la trasmissione alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per gli accertamenti del caso”.

E aggiungono i giudici. “Si deve in conclusione ritenere non provata la circostanza dedotta che l’Ufficio elettorale abbia smarrito il mandato alla presentazione di lista recante firma autenticata da notaio, e si deve invece ritenere che vi siano indizi gravi, precisi e concordanti che tale mandato sia inesistente, e che non sia stato rinvenuto in quanto inesistente e non in quanto smarrito. In aggiunta agli elementi indiziari gia’ menzionati, ne soccorrono altri due: non e’ verosimile che la parte non abbia fatto una fotocopia di tale mandato, per poterla esibire al bisogno; dato che la nota 28.8.2022 menziona una serie di documenti depositati e non solo il mandato, e non consta che ci siano stati “smarrimenti” degli altri documenti, non e’ verosimile che solo il documento qui rilevante sia stato smarrito. Ad ogni buon fine, dato che il presente giudizio non consente attivita’ istruttoria d’ufficio, che invece e’ consentita al Pubblico ministero presso il Tribunale penale, il risultato qui raggiunto che lo smarrimento non e’ provato, basato solo su elementi indiziari, potrebbe essere ribaltato da una piu’ approfondita indagine penale. Ove provato, lo smarrimento, se doloso, potrebbe integrare gli estremi di illecito penale. Anche sotto tale profilo il Collegio, quale pubblico ufficiale, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo”.


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