Regione, Corte Conti di Roma deciderà sul rendiconto 2019

Regione, Corte Conti di Roma deciderà sul rendiconto 2019

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

PALERMO – Il giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana per il 2019 resta sub judice. Spetta alle Sezioni riunite della Corte dei Conti di Roma pronunciarsi sul bilancio consuntivo sul quale due anni fa si era aperto un conflitto dopo il ricorso della Procura generale d’appello contabile contro la parifica, seppure parziale, fatta dalla Corte dei Conti per la Regione siciliana in sede di controllo. E’ l’effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione presieduta da Pasquale D’Ascola che ha respinto i ricorsi della Regione siciliana e della Procura della Corte dei conti.

L’ordinanza

“La sentenza della Corte Costituzionale ha difatti stabilito che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare – si legge nell’ordinanza – Le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti. Il controllo, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, non si può arrestare, dunque, per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio”.

Si attende la decisione della Corte dei Conti

Adesso si attende la decisione delle sezioni riunite romane della Corte dei Conti. Dopo la parziale parifica, il rendiconto 2019, per altro, era stato deliberato nuovamente dall’ex giunta Musumeci e trasmesso all’Assemblea regionale che lo aveva approvato nonostante la Procura generale della Corte dei Conti avesse sottolineato che “l’eventuale approvazione del rendiconto regionale nelle more della decisione sul ricorso proposto darebbe luogo a un vulnus di tutela delle ragioni sottostanti alla proposizione del gravame”.


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