PALERMO – Manca davvero poco al pagamento annuale del canone Rai, ma è già tempo, per gli aventi diritto, di presentare le domande di esenzione. Infatti, come scrive oggi ‘Il Giornale’, entro il 16 maggio dovranno essere presentante all’Agenzia delle Entrate le istanze di esenzione dal pagamento per il servizio di informazione pubblica. In particolare, potranno ottenere l’esonero dal versamento del canone Rai, che da quest’anno arriverà nelle case degli italiani tramite la bolletta dell’energia elettrica, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: non possiedono un televisore; studenti fuori sede; locazione dell’abitazione; alloggi vacanzieri e decesso dell’avente diritto. Soltanto per il 2016 è prevista una procedura semplificata per ottenere l’esenzione dal pagamento della tv di Stato.
Coloro che non possiedono un televisore oppure “un dispositivo atto a ricevere trasmissioni tv” (smarthphone e tablet, non sono soggette al pagamento, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo), potranno ottenere l’esenzione dal pagamento del canone Rai inviando all’Agenzia delle Entrate – entro e non oltre il 16 maggio – il cosiddetto “Quadro A” della dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
I possessori di una seconda casa, invece, posso evitare il doppio pagamento compilando e inviando al fisco il “Quadro B” della dichiarazione.
I casi di esenzione riguardano anche gli studenti fuori sede: è il solo proprietario dell’immobile, intestatario dell’utenza, a essere obbligato a pagare.
Altra ipotesi di esenzione è quella rappresentata dal caso in cui i genitori possiedano due distinte abitazioni, e che in una di queste sia stata fissata la residenza dei figli. In questo caso entrambi i genitori sono intestatari di due autonomi contratti di utenza e presentando la dichiarazione “Quadro B” potranno così versare il canone Rai una sola volta.
L’esonero dal pagamento del canone è previsto anche nell’ipotesi di “alloggi vacanzieri” o di immobili concessi stabilmente in locazione, quando cioè i proprietari sono rispettivamente titolari di un contratto di utenza elettrica autonoma. In questo caso, infatti, i titolari dell’immobile potranno presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il modello del “Quadro B”, ed evitando così di versare una doppia imposta per il servizio pubblico.
Infine, anche nel caso di decesso del titolare della bolletta elettrica è possibile ottenere l’esonero dal versamento del canone. In questo caso, però, l’esenzione potrà valere per gli eredi soltanto se quest’ultimi siano già titolari dell’abbonamento Rai. Se, invece, al defunto succede il coniuge o altro convivente residente nello stesso immobile, sarà quest’ultimo obbligato al pagamento integrale del canone Rai per l’esercizio 2016.
Altra novità della nuova modalità di versamento del canone è l’impossibilità di procedere al ‘suggellamento’: ovvero al blocco, tramite sigilli, dell’apparecchio per la ricezione televisiva. Infatti, se durante il 2015 è stata presentata la disdetta dall’abbonamento Rai, i titolari, per ottenere l’esenzione dal versamento dovranno compilare la dichiarazione contenuta nel “Quadro A” della dichiarazione sostitutiva di non detenzione.