Super green pass: ecco le regole per scuola e Università.
- Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Decreto-legge n.111/2021.
- L’obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
- Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici Decreto-legge n.122/2021
Sono esenti:
- i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.
Il personale universitario interno ed eterno, gli studenti universitari e chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Sono esenti i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.
Il personale scolastico o universitario e gli studenti universitari che non hanno ricevuto la certificazione anti Covid pur avendone i requisiti possono accedere ai locali della scuola o dell’Università presentando un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l’avvenuta guarigione o l’esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).