Tar, respinti i ricorsi di ambientalisti e comuni sul ponte sullo Stretto

Tar, respinti i ricorsi di ambientalisti e comuni sul ponte sullo Stretto

Ponte di Messina
La decisione dei giudici amministrativi. Le reazioni

PALERMO – Il Tar del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dalle associazioni ambientaliste, avverso il ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto la società Stretto di Messina.    

I ricorsi respinti riguardavano l’annullamento del parere della Commissione Via/Vas del 13 novembre 2024 – favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte – e della deliberazione della Presidenza del consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione Iropi, nonché di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto.    

“Il giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di giustizia europea, ha confermato – spiega la società – l’interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l’opera seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al Cipess la valutazione sulla compatibilità ambientale del ponte quale infrastruttura di rilevanza strategica”.

Il Tar, premettendo che la giurisprudenza amministrativa ha già ritenuto che “il parere di valutazione ambientale VIA nelle e VAS – si legge sentenze – non sia autonomamente Impugnabile, in quanto endoprocedimentale rispetto alla pronuncia del Cipess”, nonché che, “laddove l’opera abbia carattere strategico, l’autorità preposta alla tutela dell’ambiente svolge un’attività meramente istruttoria, mentre la compatibilità ambientale è valutata dall’organo politico (il Cipess o il Consiglio dei ministri, in caso di dissenso del Ministro dell’ambiente), i cui atti sono perciò gli unici impugnabili”, ha ritenuto che “spetta al Cipess, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo, pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dell’opera”.

La conseguenza è che “gli impugnati ‘pareri’ della Commissione tecnica, nonché la delibera del Consiglio dei ministri…sono atti endoprocedimentali, non immediatamente lesivi degli interessi di cui sono latori gli Enti territoriali ricorrenti”, nonché “degli interessi diffusi ambientali”. Da ciò la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi proposti.

Le reazioni

“La decisione del Tar del Lazio attesta la piena correttezza del percorso intrapreso dal governo e dalla società Stretto di Messina”. Così il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia e componente della commissione Trasporti a Palazzo Madama.

“Il pronunciamento dei giudici amministrativi conferma la solidità tecnica e procedurale del progetto, superando le opposizioni strumentali dei professionisti del ‘no’ che hanno avanzato di rallentare un’infrastruttura di rilevanza strategica” ha detto.

“Il ponte non rappresenta soltanto un collegamento fisico – continua l’esponente del Carroccio – ma agisce come un vero e proprio acceleratore di sviluppo per il nostro territorio: parliamo di un’opera capace di attrarre investimenti, generare infrastrutture moderne e convogliare un’attenzione internazionale senza precedenti verso la Sicilia e la Calabria Proseguiamo con determinazione per dotare il Paese di un asset che garantirà crescita, occupazione e innovazione, nel solco della compatibilità ambientale già sancita dagli organismi competenti la prima manifestazione spontanea per il Sì al ponte, organizzata da movimenti civici, associazioni produttive e sindacati: una grande giornata di mobilitazione e di festa per celebrare il riscatto delle regioni del Sud e guardare con ottimismo al futuro di una terra che finalmente torna protagonista”.

Gli ambientalisti

“Ricorso ‘prematuro‘: così il Tar del Lazio, con una lunga e articolata analisi giuridica, ha ritenuto essere il ricorso presentato dalle Associazioni Legambiente, Lipu e Wwf Italia contro la Valutazione d’impatto ambientale positiva rilasciata per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché l’atto impugnato, il parere Via, anche alla luce della normativa speciale approvata per il Ponte, è da ritenersi “endoprocedimentale”, cioè al procedimento interno di approvazione dell’opera che si conclude solo con la delibera Cipess Via prima di questa e senza di questa non produrre effetti, per cui allo stato non lede diritti o interessi e pertanto non può essere impugnato”. Lo scrivono Wwf Italia. Legambiente e Lipu in una nota congiunta.

“Nessuno stop sostanziale all’azione delle Associazioni – aggiungono le ong – Lo stesso Tar, infatti, riconosce che ‘in ogni caso, non può essere biasimata la strategia difensiva osservata dalla parte ricorrente, che ha cautelativamente impugnato i ‘pareri’ della Commissione, nel dubbio che l’interpretazione del dln 35 del 2023 ne potesse precludere l’impugnativa successiva. Si tratta dunque di una decisione procedurale, nell’ambito della quale il Tar rammenta la necessità che la decisione finale del Cipess per il Ponte, così come per le cosiddette Grandi Opere, sia accompagnata ‘da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale””.

“Legambiente, Lipu e Wwf Italia – concludono il comunicato congiunto – ribadiscono le contestazioni di merito sollevate, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e, anche alla luce delle indicazioni date dalla sentenza, le stesse saranno riproposte in sede di ricorso alla delibera Cipess”.


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