Definizione liti tributarie | Bagheria, ok alle agevolazioni - Live Sicilia

Definizione liti tributarie | Bagheria, ok alle agevolazioni

Il comune di Bagheria

Si potrà estinguere il giudizio pendente pagando esclusivamente l'imposta richiesta, senza sanzioni.

Provincia di Palermo
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PALERMO – Il Comune di Bagheria darà l’opportunità ai cittadini che hanno in corso una causa tributaria con il Comune di Bagheria. Ci si riferisce a cause relative a ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, TOSAP e ICP per le quali sarà possibile chiudere la controversia senza pagare ulteriori aggravi. Lo scorso 29 agosto, infatti, il Consiglio comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore al Bilancio, Maria Laura Maggiore, il regolamento per la definizione agevolata sulle liti tributarie (delibera di C.C. n 67/2017), che consente ai contribuenti, che hanno notificato un ricorso al Comune entro il 24 aprile 2017, di estinguere il giudizio pendente pagando esclusivamente l’imposta richiesta, senza dover sostenere, quindi, sanzioni.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 comma 1bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata infatti estesa anche a favore dei Comuni la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti relative ai tributi locali. Come detto tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno i tributi comunali gà indicati: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, TOSAP e ICP. “Per pendente – spiegano dall’ufficio tributi diretto da Giovanna Zizzo – si intende la lite fiscale notificata al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decisa in via definitiva, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione”.

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare il tributo, gli interessi accertati dall’Ufficio (questi ultimi da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notificata dell’atto impugnato) e le spese di notifica , ma non più le sanzioni inizialmente applicate. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40% degli importi in contestazione. Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni. I contribuenti interessati per chiudere le liti in modo Agevolato devono, entro il 2 ottobre 2017:

1.- presentare al Comune un’istanza utilizzando esclusivamente il modello pubblicato sul sito istituzionale e reperibile nella modulistica alla voce “Modello DLF001”;

2.- nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un’istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione;

3.- provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate:

a) il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 02 ottobre 2017,

b) il 20 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 31 gennaio 2018,

c) il 20 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 31 marzo 2018,

d) il 20 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

4.- allegare a ciascuna istanza compilata su Modello DLF001, la copia della ricevuta del relativo pagamento.

La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere: consegnata all’Ufficio Protocollo della Direzione 6 “Entrate tributarie del Comune di Bagheria- Corso Umberto I° n. 167

– spedita con raccomandata A/R all’indirizzo di Comune di Bagheria – Direzione 6”Entrate tributarie” Corso Umberto I°, n. 167 – 90011 Bagheria

– inviata con posta certificata (PEC) a: Direzione6@comunebagheria.telecompost.it

“E’ questa una grande opportunità, aggiuntiva a quella già data della rottamazione delle cartelle esattoriali – dice l’assessore Maggiore – consentirà ai cittadini di concludere definitivamente la controversia senza dover più attendere gli esiti incerti della sentenza e senza dover sostenere ulteriori oneri economici”.

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