Novità in materia di autotutela. Rispondere alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti dovrebbe diventare presto un obbligo dell’ufficio e non una semplice facoltà.
Giova ricordare che in data 30 giugno 2021 è stata licenziata la relazione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria la quale ha indicato tra le maggiori criticità dell’attuale sistema del contenzioso fiscale la complessità delle norme, l’insufficienza delle banche dati a disposizione dei cittadini e dei loro difensori, l’eccessiva durata dei processi, l’insufficiente livello di specializzazione dei giudici, le eccessive dimensioni del contenzioso esistente, l’imperfetta indipendenza dei giudici.
Ed a tale scopo la Commissione ha pure indicato sette direttrici, principalmente al fine di ridurre il contenzioso, anche rafforzando il contraddittorio endoprocedimentale e dando maggiore spazio all’autotutela. Quindi, si torna a parlare di autotutela, rivalutandone il contenuto e l’efficacia, ritenendolo non solo strumento di giustizia fiscale, ma anche importantissimo strumento deflattivo del contenzioso.Non si dimentichi, infatti, che gli uffici tentano sempre di resistere alle richieste di annullamento degli atti illegittimi per i quali non è stato presentato ricorso in Commissione Tributaria, portando avanti il concetto della “discrezionalità” (la così detta “discrezionalità amministrativa”) che in effetti, secondo il diritto amministrativo, sorregge l’autotutela. Eppure, nella citata relazione del 30 giugno scorso, oltre al riconoscimento del diritto dei contribuenti di essere sentiti prima che sia adottato l’atto impositivo, si prevede anche l’obbligo dell’Ufficio di ricorrere all’istituto dell’autotutela tutte le volte in cui occorre rimuovere gli effetti di un atto palesemente illegittimo.
Importantissima, al riguardo, la proposta di legge, presentata il 4 agosto 2021, dai deputati D’ORSO (prima firmataria), CATALDI e MARTINCIGLIO, avente ad oggetto l’introduzione degli articoli 5-bis e 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di comunicazioni tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria nonché di istanza di autotutela del contribuente. I proponenti, ritenendo lo statuto dei diritti del contribuente strumento indispensabile per dare attuazione ai princìpi di democraticità e di trasparenza del sistema impositivo, e ritenendo altresì necessario realizzare una efficace interazione con i contribuenti, anche tramite strumenti informatici, come la posta elettronica certificata (PEC), hanno ritenuto necessario introdurre, proprio nello Statuto, alcune disposizioni che incentivino l’utilizzo dei cennati sistemi informatici nelle comunicazioni e nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, nonché altre disposizioni che rendano l’istituto dell’autotutela maggiormente efficace ai fini di una maggiore garanzia sulla corretta applicazione delle norme fiscali.
Con specifico riguardo all’autotutela, i Parlamentari proponenti, nell’evidenziare – nella relazione di accompagnamento – che attualmente l’esercizio del potere di autotutela sostanzialmente rappresenta per gli uffici fiscali una mera facoltà, hanno sottolineato che gli uffici finanziari non devono perseguire il reperimento delle entrate a tutti i costi, ma devono procedere, negli atti di accertamento, di liquidazione, di rimborso, secondo i princìpi di legalità, di correttezza e di equità del prelievo fiscale.
Modificando la legge 212 del 2000, pertanto, aggiungendo, dopo l’articolo 5, l’articolo 5 bis (comunicazioni con il contribuente), e dopo 12, l’articolo 12 bis (istanza di autotutela del contribuente), i firmatari della proposta di legge hanno previsto, tra l’altro, due cose importantissime. Innanzitutto che, nel caso di istanza di annullamento avente per oggetto le questioni di cui al “comma 1” dell’articolo 12 bis (ossia quelle in cui l’illegittimità può apparire più evidente, già previste dal vecchio decreto n.37/1997), l’istanza di autotutela sospende i termini per l’impugnazione dell’atto e, quando già esecutivo, ne sospende l’efficacia.
Poi, sempre nella medesima ipotesi di richiesta di annullamento per le questioni di cui al comma 1, hanno previsto che, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di autotutela, se l’ufficio non comunica all’interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero (in caso di grave inerzia), se l’amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza.
In pratica, è stata prevista una sorta di “sospensione” dell’atto amministrativo, per il quale è stata presentata istanza di autotutela, simile a quella introdotta dal comma 538 dell’articolo 1 della legge n. 228/2912 (Legge di Stabilità 2013), cioè la norma che ha introdotto la sospensione immediata, su richiesta del contribuente, delle cartelle di pagamento ritenute illegittime e l’obbligo degli uffici che hanno effettuato l’iscrizione a ruolo, pena l’annullamento della pretesa, di fornire tempestivo riscontro. In questo modo l’Amministrazione Finanziaria, su istanza “documentata” del contribuente, e comunque solo in presenza di questioni verificabili “ictu oculi” e non nelle controversie di natura sostanziale che il nostro ordinamento affida alle Commissioni Tributarie, può intervenire con sollecitudine in autotutela, evitando al contribuente ulteriori interventi volti a dimostrare l’errore in cui è incorso l’ufficio. Nel caso in cui il contribuente, presentando l’istanza di autotutela, produca una documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, è applicabile la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Sempre secondo il disegno di legge, come previsto all’articolo 12 bis comma 5, contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria. E’ chiaro che il ricorso di cui si parla in questo comma è quello contro il rigetto, espresso o tacito, dell’istanza di autotutela riguardante le ipotesi (depotenziate) del comma 5, visto che, in presenza delle ipotesi di cui al comma 1, se il contribuente ha presentato l’istanza di autotutela, con la sospensione dei termini di impugnazione dell’atto originario, non può incorrere nel divieto di adire gli Organi giurisdizionali, quanto meno fino a quando l’ufficio non avrà fornito riscontro, positivo o negativo, all’istanza di annullamento.
E’ un modo, quest’ultimo, per affermare, da un lato, l’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di rispondere alle istanze di autotutela presentate dai cittadini, dall’altro per confermare la possibilità di ricorrere contro il diniego, a meno che lo stesso contribuente, come già detto, abbia fatto spirare inutilmente il termine per ricorrere in Commissione Tributaria.
Importante, quindi, l’intervento dei parlamentari sull’autotutela, sperando che, in sede di riforma tributaria o anche prima, magari con qualche ulteriore intervento sullo Statuto dei Diritti del Contribuente e qualche aggiustamento sulle recenti proposte di legge, sia possibile una più concreta l’applicazione del principio di capacità contributiva voluta dall’articolo 53 della nostra Costituzione e delle norme dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
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