“La clausola di decadenza, prevista nella convenzione in questione, deve essere ritenuta nulla ai sensi dell’articolo 1419 del Codice civile e, conseguentemente, nulla la dichiarazione di decadenza adottata dall’Anas in applicazione della clausola contenuta nella convenzione e contestata dalla parte ricorrente”.
Con queste parole, il Tar Sicilia, con sentenza del 29 giugno 2011, ha scolpito l’illegittimità del provvedimento di decadenza del Consorzio autostrade siciliane dalla gestione delle autostrade dell’isola, adottata dal ministero delle Infrastrutture con il supporto tecnico dell’Anas.
Il Tar ha, addirittura, dichiarato nulla la clausola di decadenza prevista nella convenzione, privando perciò il ministero e l’Anas del relativo potere. La rilevanza della censura mossa alla condotta di cui è stata vittima la Regione siciliana si è tradotta in un provvedimento di condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Anas per un importo di 10 mila euro.
“Malgrado questo risultato – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Pier Carmelo Russo – ancora una volta è forte il richiamo a un condiviso senso di responsabilità e, pertanto, sollecitiamo a risolvere nelle sedi istituzionali, piuttosto che nelle aule giudiziarie, ogni eventuale controversia. Per questa ragione, il governo regionale ribadisce la necessità che ministero delle Infrastrutture, ministero dell’Economia e Anas, accolgano l’invito che da tempo ha loro rivolto per costituire un unico soggetto, unitamente alla Regione siciliana, che si occupi fattivamente della qualità della rete autostradale e, in questo modo, di tutti i cittadini dell’isola”.