PALERMO – Tra le norme in finanziaria impugnate dal commissario dello Stato ce ne sono alcune che mettono ora a serio rischio l’impianto dell’intera manovra: tra queste ci sono la misura che prevede il mantenimento delle attuali aliquote Irpef e Irap fino al 2016, con una parte degli introiti destinata a coprire le spese per il sistema sanitario regionale e quella che dispone il 20% di royalties sulla produzione di idrocarburi (emendamento M5S) e molto contestata da Confindustria Sicilia. Si tratta infatti di norme relative alle entrate, quelle che l’assessore al Bilancio Luca Bianchi sperava rimanessero indenni dalla mannaia del commissario dello Stato.
L’articolo 8, impugnato, prevedeva per il biennio 2014-2015 il mantenimento delle maggiorazioni dell’aliquota Irap e dell’addizionale Irpef 2013. Secondo il commissario dello Stato la maggiorazione delle aliquote va estesa al 2016, tenuto conto del piano di rientro per il finanziamento del servizio sanitario. “La norma testé approvata – si legge nell’impugnativa -, invece, destina a priori solo una parte, unilateralmente determinata, non essendo stata ancora verificata dai tavoli tecnici la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie che legittimano la destinazione di parte del gettito fiscale a finalità extra sanitarie.
Nel mirino del commissario anche l’articolo 13, che aumenta a far data dal primo gennaio di quest’anno, le royalties da pagare per l’estrazione di idrocarburi. In particolare, il commissario contesta la retroattività della norma. “Proprio sotto questo profilo la disposizione appare censurabile in quanto nell’intero contesto normativo, volto a reperire nuove e/o maggiori risorse con cui far fronte agli impegni finanziari della Regione, solo per una categoria di operatori economici viene prevista l’efficacia retroattiva agli incrementi dei canoni dovuti”.
“Sul punto – scrive il commissario – non è dato inoltre rinvenire nella relazione tecnica alcuna quantificazione del prevedibile maggior gettito che potrebbe in teoria giustificare il perseguimento di altri valori più rilevanti di quello della tutela dell’affidamento legittimamente sorto in soggetti destinatari della norma e così motivare il diverso trattamento disposto nei confronti di altri operatori economici destinatari degli articoli 12 e 15 cui i relativi incrementi di canone decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.